Estrazione di ruolo non impugnabile per i processi pendenti (Cass. civ. Sez. V n. 30189 del 16.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di impugnazione dell’estratto di ruolo, introdotto dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della norma. Ne deriva che il ricorso originario proposto avverso l’estratto di ruolo è inammissibile e la sentenza di merito che lo abbia esaminato va cassata senza rinvio. La sopravvenienza normativa giustifica la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio. Non sussistono i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo, trattandosi di causa sopravvenuta di inammissibilità relativa al ricorso originario.

Il Fatto

Il contribuente aveva impugnato l’estratto di ruolo rilasciato dal concessionario della riscossione, concernente ventuno cartelle di pagamento relative a più anni d’imposta, contestando la mancata notificazione delle cartelle stesse. La Commissione tributaria provinciale aveva quasi integralmente accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, aveva ritenuto interrotta la prescrizione per effetto di un’intimazione di pagamento.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, per violazione dell’art. 2943 cod. civ., deducendo che la prescrizione dei crediti era già maturata prima dell’atto asseritamente interruttivo. Gli enti impositivi sono rimasti intimati.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta preliminarmente l’ammissibilità del ricorso di primo grado, prima di ogni valutazione sul motivo dedotto. Il contribuente aveva agito avverso l’estratto di ruolo emesso dal concessionario, assumendo la mancata notificazione delle cartelle ivi elencate.

Su questo punto opera il divieto previsto dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 215 del 2021. In base a tale disposizione l’estratto di ruolo non è impugnabile in via autonoma.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la norma si applica anche ai processi pendenti, come affermato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022. La portata retroattiva della disposizione impedisce quindi di esaminare nel merito la domanda originaria.

Ne consegue la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, per l’inammissibilità del ricorso originario, senza necessità di scrutinare l’unico motivo. La Corte non entra quindi nella questione sulla prescrizione e sull’efficacia interruttiva dell’intimazione di pagamento.

Quanto alle spese, l’applicazione di una disposizione sopravvenuta giustifica la compensazione integrale tra le parti. La Corte esclude inoltre il versamento del contributo unificato aggiuntivo, richiamando Cass. n. 12413 del 2025 e Cass. n. 36336 del 2023, poiché la causa sopravvenuta di inammissibilità riguarda il ricorso originario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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