Notifica degli avvisi al domicilio fiscale e doppia conforme di merito (Cass. civ. Sez. V n. 32173 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli avvisi di accertamento, l’individuazione del domicilio fiscale del contribuente al momento della notifica costituisce accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità e non contestabile con vizi di violazione di legge né con vizi di motivazione, questi ultimi preclusi dall’esistenza di una doppia conforme di merito. Il ricorso per cassazione che contesti tale accertamento è inammissibile ove ometta di trascrivere la documentazione e le relate di notificazione su cui fonda la censura, in violazione del principio di autosufficienza. In caso di notificazione a mezzo posta eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890 del 1982, non è richiesta alcuna relata né l’invio della raccomandata informativa, operando la presunzione di conoscenza dell’art. 1335 cod. civ., superabile solo con la prova dell’impossibilità incolpevole di prendere cognizione dell’atto.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano una intimazione di pagamento relativa a due avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA concernenti gli anni d’imposta 2011 e 2012. Il ricorso era respinto. La Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello, ritenendo legittima la notificazione degli atti impositivi e non necessario il contraddittorio preventivo.
Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a sei motivi, tutti incentrati sulla dedotta irregolarità della notificazione degli avvisi, eseguita in un indirizzo diverso da quello di residenza dichiarato. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso; l’Agenzia delle entrate-Riscossione restava intimata.
La Motivazione della Corte
I primi cinque motivi investono la regolarità della notifica sotto molteplici profili. La Corte rileva che il giudice di appello ha accertato in punto di fatto che il domicilio fiscale del contribuente, al momento della notificazione degli atti impositivi, era individuabile nell’indirizzo indicato negli avvisi, essendo il trasferimento intervenuto solo in epoca successiva. Tale accertamento appartiene al merito e non è sindacabile.
La sentenza impugnata si è pronunciata sulla questione effettivamente proposta, senza violare i limiti della domanda e con motivazione logica e congrua, non apparente. Determinante è il rilievo che l’accertamento del domicilio fiscale non può essere rimesso in discussione con vizi di violazione di legge né con vizi di motivazione, questi ultimi preclusi dalla doppia conforme di merito.
La Corte sottolinea poi un profilo di autosufficienza: il ricorrente omette di trascrivere la documentazione dalla quale risulterebbe un domicilio fiscale diverso da quello accertato. La censura sulla pretesa notifica a mezzo posta, in difetto di trascrizione delle relate, contrasta con le modalità di esecuzione accertate nel doppio grado, ossia la consegna al portiere ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ. con invio della raccomandata informativa.
La Corte ricorda il principio, ormai pacifico, secondo cui la consegna del plico all’indirizzo risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 cod. civ. e in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell’atto da parte del ricevente, onerato della prova contraria (Cass. n. 6251 del 2025). In caso di notificazione a mezzo posta eseguita direttamente dall’Ufficio ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890 del 1982, non è dovuta alcuna relata né la raccomandata informativa (Cass. n. 29642 del 2019).
Il sesto motivo, relativo all’omessa pronuncia su plurimi motivi di impugnazione, è inammissibile: la censura è generica e non indica la sede in cui le contestazioni furono proposte nel giudizio di primo grado, così violando il principio di specificità (Cass. S.U. n. 15781 del 2005). Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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