Accessione del possesso e pertinenza: onere del titolo anche verso il terzo (Cass. civ. Sez. II n. 32174 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parte che invoca l’accessione del possesso ai sensi dell’art. 1146, secondo comma, cod. civ. ha l’onere di provare l’esistenza di un titolo astrattamente idoneo a giustificare la trasmissione del possesso dal dante causa. La presunzione di cui all’art. 818 cod. civ., che opera nei rapporti tra le parti del negozio traslativo della cosa principale, non esonera chi agisce per l’usucapione dall’onere di dimostrare, nei confronti del terzo titolare del bene, tutti i presupposti della fattispecie acquisitiva invocata, incluso il fondamento dell’accessione. L’accessione opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo. Il giudice di merito che esclude la stessa sussistenza di un vincolo pertinenziale compie un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Nel 2016 una società conveniva in giudizio la proprietaria di un fondo dinanzi al Tribunale di Rimini per accertare l’usucapione di un piccolo appezzamento di terreno, deducendo di averlo posseduto in modo continuato e unendo il proprio possesso a quello dei danti causa, quale pertinenza di un immobile a uso alberghiero di sua proprietà. La convenuta contestava la domanda, affermando che il terreno era pertinenza di un proprio immobile, acquistato dai suoi genitori nel 1957 e pervenutole nel 2011 per successione ereditaria.
Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello di Bologna respingeva il gravame della società. La Corte territoriale rilevava che l’appellante, pur avendo invocato l’accessione nel possesso, non aveva assolto all’onere di provare l’esistenza di un titolo astrattamente idoneo al trasferimento del diritto, non avendo prodotto l’atto di acquisto dell’albergo risalente al 2000. Ricorre per cassazione la società con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione degli artt. 817 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., sostenendo che la pertinenza è una situazione di fatto discendente dalla destinazione durevole della cosa accessoria a servizio di quella principale e che, in forza dell’art. 818 cod. civ., una volta non contestata la proprietà del bene principale, la Corte d’appello avrebbe dovuto presumere il trasferimento della pertinenza senza pretendere la produzione del titolo.
La Corte rigetta il motivo. La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del principio consolidato secondo cui chi invoca l’accessione del possesso ex art. 1146, secondo comma, cod. civ. deve provare l’esistenza di un titolo astrattamente idoneo a giustificare la trasmissione del possesso dal dante causa, richiamando Cass. n. 19724/2016. La mancata produzione del titolo di acquisto del bene principale ha legittimamente impedito al giudice di merito di compiere tale verifica necessaria.
Il passaggio decisivo riguarda il rapporto con il terzo. La presunzione dell’art. 818 cod. civ. opera nei rapporti tra le parti del negozio traslativo della cosa principale, ma non esonera chi agisce per l’accertamento dell’usucapione dall’onere di dimostrare, nei confronti del terzo titolare del bene, tutti i presupposti della fattispecie acquisitiva invocata, incluso il fondamento dell’accessione. L’accessione opera, del resto, con riferimento e nei limiti del titolo traslativo. La censura si risolve pertanto in una richiesta di riesame della valutazione di fatto con cui i giudici di merito hanno escluso la sussistenza stessa di un vincolo pertinenziale, accertamento insindacabile in sede di legittimità.
Il secondo motivo, consequenziale, deduceva la violazione degli artt. 1146 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., lamentando che la Corte d’appello, ritenuta la natura pertinenziale del terreno, avrebbe dovuto accertare il trasferimento del possesso unitamente all’albergo. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi: la Corte territoriale ha negato la pertinenzialità e ha rilevato la mancata produzione del titolo di acquisto dell’albergo, che impediva di verificare la manifestazione di volontà di asservimento e, dunque, sia il vincolo pertinenziale sia l’accessio possessionis.
Nota della Redazione
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