Rilievo officioso dell’incompetenza per valore tardivo e preclusione (Cass. civ. Sez. III n. 32171 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi introdotti prima della pubblicazione del d. lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, non si applica l’art. 38, terzo comma, cod. proc. civ. nella versione che impone il rilievo officioso dell’incompetenza per materia, valore e territorio con il decreto ex art. 171-bis cod. proc. civ.. Il rilievo officioso dell’incompetenza per valore deve comunque avvenire nei tempi e con le forme prescritte dal codice: non integra rilievo la mera manifestazione di perplessità del giudice nella prima udienza, non producendo alcun effetto prenotativo per una successiva declaratoria di incompetenza. La dichiarazione di valore resa dall’attore al fine del pagamento del contributo unificato rileva solo ai fini fiscali, mentre il valore della domanda relativa a beni mobili resta fissato in quello dichiarato ove il convenuto non lo contesti nella prima difesa.
Il Fatto
La società ricorrente nel 2024 ha adito il Tribunale di Roma chiedendo la restituzione di un distributore automatico concesso in locazione e la condanna della controparte al pagamento dei canoni scaduti, per un importo complessivo di euro 1.433,50. Il Tribunale ha emesso decreto ingiuntivo; la controparte ha proposto opposizione deducendo di essere incorsa in un error in negotio, avendo ritenuto di stipulare una vendita e non una locazione.
Con provvedimento qualificato sentenza del 25.02.2025 n. 3093 il Tribunale ha declinato la propria competenza per valore, ritenendo sussistente quella del Giudice di pace, sul rilievo che il bene, per la sua vetustà, non poteva più avere il valore commerciale indicato nel contratto stipulato nel 2016. La società ha proposto regolamento di competenza; la controricorrente ha resistito e la Procura Generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude l’applicabilità dell’art. 38, terzo comma, cod. proc. civ. nell’attuale formulazione, introdotta dall’art. 3, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 164/2024. Il giudizio di opposizione è stato introdotto quattro mesi prima che la norma venisse ad esistenza e il decreto ex art. 171-bis cod. proc. civ. è stato adottato dodici giorni prima della pubblicazione del decreto legislativo in Gazzetta ufficiale. La previsione dell’art. 7, comma 1, del medesimo decreto — che applica le nuove norme ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023 — non può essere letta, secondo la Corte, nel senso di far maturare una decadenza processuale in virtù di una norma inesistente nel momento in cui la preclusione si sarebbe consumata, perché tale lettura contrasterebbe con il canone di ragionevolezza desumibile dall’art. 3 Cost.
Anche a prescindere dal profilo intertemporale, il rilievo officioso risulta tardivo. Nella prima udienza del 7.01.2025 il giudice monocratico si era limitato a dare atto della propria perplessità sul valore della causa, rinviando per il tentativo di conciliazione. La Corte sottolinea che manifestare perplessità è cosa diversa dal rilievo officioso dell’incompetenza: la perplessità è una sospensione del giudizio non significativa e non decisiva, e non può consentirsi ad essa alcun effetto prenotativo. Il codice ammette che le questioni pregiudiziali di rito siano decise subito o accantonate, ma solo a condizione che siano entrate nel dibattito nei tempi e con le forme prescritte. Il rilievo officioso fu dunque intempestivo e la questione è ormai preclusa.
Ad abundantiam il Collegio osserva che la dichiarazione di valore resa dall’attore o dal ricorrente per decreto ingiuntivo al fine del pagamento del contributo unificato rileva ai soli fini fiscali, richiamando un proprio precedente. Il valore della domanda avente ad oggetto beni mobili resta invece fissato, anche agli effetti del merito, in quello dichiarato dall’attore, ove non contestato dal convenuto nella prima difesa, ai sensi dell’art. 14, secondo e terzo comma, cod. proc. civ.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, cod. proc. civ., e sono liquidate nel dispositivo. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Roma e condanna la controricorrente alla rifusione delle spese.
Nota della Redazione
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