Notifica cartella provata in appello dal duplicato dell’avviso di ricevimento (Cass. civ. Sez. V n. 27831 del 19.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, l’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione vigente ratione temporis, consente la produzione in appello di qualsiasi documento, anche se già disponibile in precedenza. L’art. 8 d.P.R. n. 655 del 1982 va interpretato nel senso che il duplicato dell’avviso di ricevimento smarrito, rilasciato dall’ufficio postale, è il solo documento idoneo a provare la consegna, la data e l’identità del destinatario, senza che rilevi chi abbia causato lo smarrimento e senza necessità di una nuova sottoscrizione. Il duplicato ha natura di atto pubblico e fa piena prova ex art. 2700 cod. civ., sicché la sua contestazione impone la querela di falso. La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può fondarsi su clausole generiche, ma richiede l’indicazione specifica del documento e degli aspetti di difformità.

Il Fatto

Il contribuente impugna l’estratto di ruolo, le cartelle di pagamento e il presupposto avviso di accertamento, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica della cartella e di averne appreso casualmente l’esistenza. Il difensore incaricato dell’impugnazione dell’atto impositivo non vi aveva provveduto, per cui il contribuente chiede la rimessione in termini.

La CTP accoglie il ricorso, rilevando che non era stato depositato l’avviso di ricevimento della raccomandata con cui la cartella era stata notificata e qualificando la notifica come inesistente. La CTR, preso atto della documentazione prodotta in appello dall’ente di riscossione, accerta la regolarità della notifica e dichiara inammissibili le censure sull’avviso di accertamento e sul merito. Il contribuente ricorre in cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che denuncia l’introduzione in appello di prove inammissibili, è infondato. La Corte richiama il chiaro tenore letterale dell’art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile ratione temporis, che ammette la produzione di qualsiasi documento senza restrizione, con norma autonoma rispetto a quella che limita l’ammissione delle altre fonti di prova: sul punto la Corte invoca Cass. n. 19071 del 2017, resa tra le medesime parti, e Cass. n. 22776 del 2015. Il Collegio chiarisce poi che la versione riformata della disposizione, al comma 3, vieta in appello il deposito delle notifiche dell’atto impugnato, ma la disciplina transitoria non si applica alla fattispecie. La sentenza n. 36 del 2025 della Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 220 del 2023 nella parte in cui estendeva la nuova disciplina ai giudizi di appello instaurati dopo l’entrata in vigore del decreto, anziché a quelli il cui primo grado sia stato instaurato successivamente: resta pertanto confermata l’irretroattività della riforma.

Il secondo, il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono complessivamente infondati. La Corte ribadisce che i motivi di legittimità devono investire questioni effettivamente oggetto del thema decidendum del secondo grado e che, ove la questione non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito (Cass. n. 2038 del 2019); nel processo tributario va rispettato l’onere di specifica indicazione degli atti e dei documenti ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. (Cass. n. 777 del 2019). Nel caso concreto il contribuente, nei motivi secondo e terzo, non ha precisato di aver proposto la questione nel giudizio di merito, con conseguente inammissibilità.

Nel merito, l’avviso di ricevimento — o, in caso di smarrimento, il suo duplicato rilasciato dall’ufficio postale — è il solo documento idoneo a provare la consegna, la data e l’identità del destinatario. L’art. 8 d.P.R. n. 655 del 1982 non distingue in ordine al responsabile dello smarrimento e non richiede che il duplicato sia nuovamente sottoscritto dal destinatario, poiché il requisito della sottoscrizione si riferisce all’originario avviso (Cass. n. 14574 del 2018). Il duplicato ha natura di atto pubblico e fa piena prova ex art. 2700 cod. civ., con la conseguenza che chi intende contestare la notificazione deve proporre querela di falso (Cass. n. 22348 del 2020).

Quanto alla produzione in copia, la contestazione di conformità all’originale non può avvenire con clausole generiche, ma va operata in modo chiaro e circostanziato, con indicazione del documento e degli aspetti di difformità (Cass. n. 27633 del 2018); il disconoscimento di conformità presuppone l’esistenza di un originale e consente l’accertamento della conformità anche tramite presunzioni (Cass. n. 24029 del 2024). Poiché il contribuente non ha allegato di aver contestato in appello specifiche difformità della copia, la CTR ha correttamente valutato la regolarità della notifica. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di legittimità e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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