Redditometro: presunzione legale relativa e prova contraria documentale del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 4389 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione operata con il cd. redditometro, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, integra una presunzione legale relativa. L’Amministrazione finanziaria è pertanto dispensata da ogni ulteriore prova in ordine all’esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi e alle spese per il loro mantenimento. Una volta accertata l’effettività fattuale di tali elementi, il giudice tributario non può privarli del valore presuntivo attribuito dal legislatore. Resta a carico del contribuente l’onere della prova contraria, da offrire con idonea documentazione, volta a dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Non è sufficiente allegare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica: occorre provare, in termini quantitativi e temporali, circostanze sintomatiche dell’utilizzo di quei redditi per coprire le spese contestate.
Il Fatto
Il contribuente riceveva la notifica di un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate per IRPEF e altro, relativo all’anno di imposta 2007. L’Ufficio rilevava il possesso di beni indice di capacità contributiva non dichiarati: disponibilità finanziarie per conferimenti societari in denaro, un immobile con annesso finanziamento e un’autovettura intestata al coniuge con relativa polizza assicurativa. Veniva così accertato, con metodo sintetico, un reddito di importo rilevante, comprensivo di imposta, addizionali, interessi e sanzioni.
Il ricorso del contribuente era rigettato in primo grado e, in appello, la C.t.r. del Lazio confermava la legittimità dell’atto impositivo. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, tutti incentrati sulla violazione della disciplina dell’accertamento sintetico.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, per connessione, poiché afferiscono tutti alla violazione della disciplina normativa dell’accertamento sintetico di cui all’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente ratione temporis. Il quadro normativo di riferimento è quello compreso tra la legge n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010.
Il quarto comma dell’art. 38 consente di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di beni o servizi e alle spese necessarie al loro utilizzo e mantenimento. Il quinto comma contempla le spese per incrementi patrimoniali, ossia quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio. Il sesto comma fa salva la prova contraria del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
La Corte ribadisce il costante orientamento secondo cui la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa: la legge stessa impone di ritenere conseguente al fatto certo della disponibilità di alcuni beni l’esistenza di una capacità contributiva. Il giudice tributario, accertata l’effettività degli specifici elementi indicatori esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova offerta dal contribuente in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni.
Quanto ai confini della prova contraria, non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica. Il contribuente è onerato della prova di circostanze sintomatiche del fatto che quei redditi siano stati utilizzati, o possano esserlo stati, per coprire le spese contestate. La norma richiede una prova documentale sull’entità di tali redditi e sulla durata del relativo possesso, con finalità di ancorare a fatti oggettivi, quantitativi e temporali, la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata. Tale prova non è particolarmente onerosa, potendo essere fornita con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari.
Nel caso concreto i motivi sono dichiarati inammissibili oltre che infondati. Il contribuente, deducendo la violazione di legge, sollecita in realtà una nuova valutazione delle risultanze di fatto, mirando a una non consentita trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito. La decisione impugnata dà contezza di come, all’esito dell’esame degli atti, la parte contribuente non abbia fornito elementi sufficienti a contrastare le risultanze dell’accertamento sintetico. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.