Accertamento bancario e inversione dell’onere della prova nel giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 18495 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, l’art. 32, primo comma, n. 2), del d.P.R. n. 600/1973 introduce una presunzione legale relativa in forza della quale i versamenti e i prelevamenti effettuati sul conto corrente dell’imprenditore si presumono riferibili alla relativa attività di impresa. Tale presunzione determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili a operazioni imponibili, fornendo una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni singolo versamento. Ove il contribuente assolva a tale onere, il giudice è tenuto ad una valutazione altrettanto analitica di quanto dedotto e documentato, non essendo sufficiente una valutazione delle movimentazioni per categorie o per gruppi. La prova contraria può essere raggiunta con i normali mezzi, comprese le presunzioni semplici, purché il giudice individui analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correl ando ogni indizio grave, preciso e concordante ai movimenti contestati. Il difetto della compilazione del riquadro RW nella dichiarazione dei redditi preclude la qualificazione come infruttiferi dei finanziamenti costituiti all’estero, che si presumono fruttiferi al tasso ufficiale di riferimento ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 167/1990.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate rideterminava il reddito imponibile del contribuente per l’anno 2010, recuperando a tassazione tre distinte poste: versamenti non giustificati sui conti correnti personali, accrediti non giustificati su conti esteri ritenuti frutto di finanziamenti a una società con sede in Romania e gli interessi sui depositi esteri.

Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che lo accoglieva annullando l’avviso. L’Ufficio interponeva appello e la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 1271/02/2018, depositata il 14 novembre 2018, riformava la decisione di primo grado, confermando la legittimità dell’accertamento e condannando il contribuente alle spese. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 32, primo comma, n. 2), del d.P.R. n. 600/1973. Il ricorrente sosteneva che l’accertamento bancario sarebbe stato utilizzabile solo in presenza di autentici elementi sintomatici di evasione, che il suo reddito era da considerare congruo rispetto al redditometro e che, essendo socio di due società di persone in contabilità semplificata, i relativi proventi erano incassati direttamente dai soci.

La Corte osserva che l’art. 32 citato introduce una presunzione legale relativa sui versamenti e prelevamenti riferibili all’attività d’impresa, superabile solo con la prova contraria del contribuente. Richiamando la Corte costituzionale n. 260 del 6 luglio 2000, la Corte ribadisce che non sussiste violazione dell’art. 24 Cost., poiché il contribuente è tempestivamente informato delle richieste di acquisizione dei conti e può esercitare il diritto di difesa già in sede amministrativa. Viene richiamata anche la Corte costituzionale n. 228 del 6 ottobre 2014, che ha dichiarato illegittima la disposizione nella parte in cui estendeva ai lavoratori autonomi la presunzione sui soli compensi.

La Corte enuncia quindi il criterio probatorio consolidato: l’onere dell’Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati risultanti dai conti, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve offrire una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento. Richiama sul punto Cass. n. 30143 del 2022, Cass. n. 24238 del 2021, Cass. n. 27642 del 2020 e Cass. n. 30786 del 2018. Precis a che, se il contribuente fornisce prova analitica, il giudice è tenuto a una valutazione altrettanto analitica, non potendo procedere per categorie o gruppi.

Nel caso concreto la C.T.R. aveva accertato, con valutazione di fatto insindacabile, che non erano state fornite adeguate giustificazioni documentali. La Corte ritiene irrilevante la congruità rispetto al redditometro, non vertendosi in tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, ma di accertamento mediante indagini bancarie. Parimenti irrilevante la qualità di socio delle due società, risultando generica e indimostrata l’affermazione sul collegamento tra i versamenti e i proventi societari.

Il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 44, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 4 del d.l. n. 167/1990. La Corte richiama l’art. 6 del d.l. n. 167/1990, secondo cui gli investimenti esteri si presumono fruttiferi al tasso ufficiale di riferimento, salvo prova contraria, salvo che sia specificato in dichiarazione. Poiché il contribuente non aveva compilato il riquadro RW e la documentazione prodotta era priva di data certa, i finanziamenti non potevano considerarsi infruttiferi. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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