Motivazione apparente e sindacato di legittimità sulla prova nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 30516 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza emessa in grado di appello, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012 ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione. È denunciabile la sola anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura unicamente quando il giudice di merito abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, non quando il ricorrente lamenti che, per incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, la sentenza abbia ritenuto erroneamente non assolto tale onere. L’omesso esame di un elemento istruttorio, quale la perizia di parte, non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice.

Il Fatto

La società contribuente presentava istanza di rimborso delle eccedenze dei versamenti IRES eseguiti negli anni 2010 e 2011, per complessivi euro 279.866,00, deducendo di aver acquistato nel 2010 tre impianti fotovoltaici senza aver beneficiato dell’agevolazione c.d. Tremonti Ambiente di cui all’art. 6, commi 13 e ss., della legge n. 388/2000. L’incertezza sulla cumulabilità dell’agevolazione con le tariffe incentivanti del II Conto Energia aveva indotto la contribuente a non usufruirne immediatamente.

Formatosi il silenzio-rifiuto, la società impugnava il diniego davanti alla Commissione tributaria provinciale di Cuneo, che accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, riteneva da un lato carente la produzione documentale, inidonea a consentire il raffronto tra i dati di bilancio e le risultanze contabili, e dall’altro difettoso il requisito soggettivo in capo all’istante. Avverso tale pronuncia la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che attinge la prima ratio decidendi, è dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile. Quanto alla dedotta motivazione apparente, la Corte richiama la Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. va interpretata come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione. L’anomalia denunciabile si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.

Nel caso esaminato, la Commissione regionale ha ritenuto non provato l’esborso dei costi per la realizzazione dell’investimento, osservando che la perizia prodotta non forniva informazioni sugli aspetti economico-contabili e reddituali degli impianti. Condivisibile o meno, la motivazione appare sorretta da un iter argomentativo rispettoso dei canoni ermeneutici richiamati.

Inammissibile è invece la censura relativa alla pretesa erronea valutazione del compendio probatorio e alla violazione dell’art. 2697 cod. civ. La Corte ribadisce che tale violazione si configura solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, non quando si lamenti l’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie. La ricorrente mirava in realtà alla rivalutazione dei fatti, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un non consentito terzo grado di merito. L’apprezzamento delle prove è riservato al giudice di merito, cui spetta individuare le fonti del proprio convincimento e valutare attendibilità e concludenza delle risultanze.

Il secondo motivo è infondato. Dopo la riforma del 2012 è censurabile, ai sensi del n. 5), soltanto l’omesso esame di un fatto storico controverso, oggetto di discussione e decisivo; non è più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo. Per fatto decisivo si intende un fatto nella sua accezione storico-fenomenica, principale o secondario, processualmente esistente perché allegato e discusso, che se considerato avrebbe determinato una decisione diversa (Cass. n. 9637 del 2017, Cass. n. 10525 del 2022). Non costituiscono fatti né le argomentazioni difensive, né le singole risultanze istruttorie. Nella specie la perizia tecnica di parte è un elemento istruttorio, non un fatto, ed è stata comunque considerata e valutata dalla Commissione regionale, che ha ritenuto non assolto l’onere probatorio sulla quantificazione del sovra-costo ambientale deducibile.

L’infondatezza dei primi due motivi, attinenti ad autonoma ratio decidendi relativa al requisito oggettivo dei benefici, rende superfluo l’esame delle restanti censure, tutte relative al requisito soggettivo delle agevolazioni e alla loro spettanza in capo alle imprese di scopo. Resta assorbita anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea, proposta proprio in relazione all’esclusione, in questa sede non delibata, delle imprese di scopo dai benefici. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità liquidate in euro 7.800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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