Notifica cartella a mani del portiere: necessaria la raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. V n. 28850 del 31.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione della cartella esattoriale eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna a mani del portiere, ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa semplice, con conseguente nullità della notificazione in caso di omissione. La successione preferenziale dei soggetti ai quali può essere consegnata la copia dell’atto in caso di assenza del destinatario è tassativa, sicché è nulla la notifica al portiere se la relazione non attesta il mancato rinvenimento delle persone che lo precedono nell’ordine. Il mutamento del domicilio fiscale è inopponibile all’Erario nei primi sessanta giorni successivi alla sua verificazione, ex art. 58, ultimo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, con conseguente validità della notifica eseguita in tale periodo presso il precedente domicilio. In materia di appello tributario, la produzione di nuovi documenti è ammessa ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, non trovando applicazione la preclusione dell’art. 345, comma terzo, cod. proc. civ..

Il Fatto

La società contribuente impugnava l’avviso di iscrizione ipotecaria notificatole dall’agente della riscossione, relativo a sessantasei cartelle di pagamento, deducendo l’omessa notifica delle cartelle e degli atti prodromici, la prescrizione e la decadenza della pretesa tributaria per inosservanza dei termini di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, nonché la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000.

La CTP di Napoli dichiarava il difetto di giurisdizione per una cartella e accoglieva parzialmente il ricorso per un’altra, rigettando nel resto. La CTR della Campania rigettava il gravame, ritenendo rituali e tempestive le notifiche. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; l’agente della riscossione ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente censurava la ritenuta non necessità della raccomandata informativa per le cartelle notificate a mani del portiere. La Corte accoglie il motivo nei limiti di ragione, richiamando il principio per cui la successione preferenziale delle persone cui consegnare l’atto è tassativa e la notifica al portiere è nulla se la relazione dell’ufficiale non attesta il mancato rinvenimento dei soggetti che lo precedono. In ogni caso, la notificazione della cartella eseguita mediante consegna al portiere deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa semplice, senza avviso di ricevimento.

La Corte distingue poi l’ipotesi della cartella notificata direttamente dall’agente ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, per la quale trovano applicazione le norme sul servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982, forma semplificata giustificata dalla funzione pubblicistica della riscossione.

Con il secondo motivo la ricorrente lamentava la mancata verifica dell’irreperibilità assoluta prima della notifica ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973. Il motivo è infondato: il messo deve indicare le ricerche effettuate, ma nel caso di specie la scelta del rito degli irreperibili dipese dalle informazioni del portiere, che dichiarò il trasferimento della società. Poiché il mutamento del domicilio fiscale, avvenuto il 25.09.2013, ha effetto dal sessantesimo giorno successivo, la notifica del 28.09.2013 è valida perché eseguita nel termine di inopponibilità all’Erario.

Con il terzo motivo la ricorrente contestava la sufficienza delle sole ricevute di consegna PEC e l’effetto sanante della tardiva produzione in appello. La Corte ritiene infondato il motivo: nel processo tributario la produzione di nuovi documenti in appello è ammessa ex art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, non applicandosi la preclusione dell’art. 345, comma terzo, cod. proc. civ. Né incide la Corte cost. n. 36 del 2025, che ha escluso l’applicazione retroattiva della riforma ai giudizi di appello pendenti. Quanto alla PEC inviata da indirizzo non presente nei pubblici elenchi, la notifica non è nulla ove abbia consentito al destinatario di svolgere le proprie difese.

Con il quarto motivo la ricorrente deduceva l’omesso esame di fatti decisivi. Il motivo è inammissibile, perché la censura sull’omessa pronuncia deve essere ricondotta alla nullità per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., non alla motivazione mancante o insufficiente. In ogni caso la CTR aveva preso posizione sulle questioni. In accoglimento del primo motivo, la sentenza è cassata e le quattro cartelle sono annullate nel merito, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *