Rettifica catastale dei vani Docfa: obbligo di motivazione specifica (Cass. civ. Sez. V n. 17624 del 26.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di catasto, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della dichiarazione presentata dal contribuente con la cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, nel caso di rettifica del numero dei vani catastali dichiarati, non è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. La determinazione del vano utile, che incide su classe e rendita catastale dell’unità immobiliare, dipende da una pluralità di dati fattuali che a vario titolo concorrono alla sua identificazione in ragione della destinazione funzionale, della connotazione strutturale e della stessa estensione superficiaria del vano. Della relativa rettifica l’amministrazione deve dare specifico conto.
Il Fatto
La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento catastale con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato, per classe, consistenza e rendita, il classamento proposto con dichiarazione Docfa per quattro unità immobiliari a uso ufficio. La Commissione tributaria provinciale ha disatteso l’impugnazione; la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello, confermando il primo decisum.
Il giudice del gravame ha ritenuto che le rettifiche operate in esito alla procedura Docfa siano sempre legittime, anche quando il diverso classamento sia determinato dalla mera indicazione dei dati oggettivi già rappresentati dal contribuente, e che il requisito motivazionale dell’atto fosse pertanto soddisfatto. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la trattazione è stata rimessa alla pubblica udienza per la rilevanza nomofilattica della questione sottesa al primo motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro giurisprudenziale sull’obbligo di motivazione dell’atto di classamento adottato in esito alla procedura Docfa. Il riferimento normativo è l’art. 3 della legge n. 241/1990 e l’art. 7 della legge n. 212/2000. Secondo un primo e consolidato indirizzo, l’obbligo è osservato con la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio e della classe attribuita: elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con la propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione.
Questi termini di riscontro risultano però inadeguati quando la rettifica incide su di una immutazione della proposta formulata dalla parte, incentrata su una diversa valutazione degli elementi di fatto. Su questo terreno si sono confrontati orientamenti opposti: da un lato, la rideterminazione del numero dei vani catastali imporrebbe una più diffusa motivazione, incidendo sul tipico elemento di fatto della consistenza dell’unità urbana; dall’altro, si è sostenuto che la differenza tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto.
Il Collegio sceglie di dare continuità al primo orientamento. La disciplina degli elementi di valutazione della tariffa, che esprime in moneta legale la rendita catastale (art. 8, secondo comma, r.d.l. n. 652/1939), rende evidente che il vano utile concorre alla determinazione della consistenza delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, secondo i criteri di qualificazione del d.P.R. n. 1142/1949, artt. 44 e ss..
La rettifica dei vani dichiarati consegue certo da una diversa qualificazione degli elementi di fatto — descrizioni, misure, grafici e planimetrie — elaborati secondo i criteri tecnici regolamentari. Ciò non di meno, siffatta qualificazione incide sul dato oggettivo rappresentato nella dichiarazione e deve dar conto del dato fattuale specifico posto a base della rettifica, non potendosi assumere l’invarianza dei dati oggettivi rappresentati.
Il secondo motivo è rigettato: l’utilizzazione dei dati istruttori opera sul piano dell’onere della prova gravante sull’amministrazione e non si riflette in una postuma integrazione del deficit di motivazione dell’atto. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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