Conto corrente e onere probatorio: la Cassazione conferma l’inammissibilità (Cass. civ. Sez. I n. 16233 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rilievo officioso della mancanza della documentazione posta a fondamento delle domande della parte non integra la fattispecie dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., perché non introduce nel giudizio un tema nuovo, ma prende atto del difetto di prova degli assunti di parte. L’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. è strumento istruttorio ufficioso e residuale, esperibile solo quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non abbia finalità meramente esplorative. Non può essere ammessa la consulenza tecnica d’ufficio al fine di esonerare la parte dall’onere probatorio su di essa gravante. Nei rapporti di conto corrente bancario il principio di irrilevanza dell’usura sopravvenuta, affermato dalle Sezioni Unite n. 24675 del 2017, costituisce argomentazione di mero rincalzo.
Il Fatto
La società correntista e i suoi garanti hanno evocato in giudizio la banca per accertare l’effettivo importo dovuto in dipendenza di un rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, deducendo l’applicazione di tassi ultralegali, di interessi anatocistici, di spese non contrattualizzate e di commissioni di massimo scoperto. Hanno chiesto la rideterminazione del saldo e la condanna della banca alla restituzione delle somme versate in eccedenza, quantificate in perizia di parte.
Il Tribunale di Monza ha rigettato le domande, ritenendole inammissibili perché il conto non era ancora estinto. La Corte di Appello di Milano ha confermato il rigetto, rilevando la totale mancanza di documentazione del rapporto bancario nel fascicolo. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., per avere la Corte distrettuale statuito d’ufficio sulla mancanza, nel fascicolo telematico, della documentazione bancaria prodotta in primo grado. La censura è infondata: la Suprema Corte richiama il proprio orientamento secondo cui la norma si riferisce solo alla rilevazione officiosa di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti.
Tale non è il rilievo della mancanza di documentazione dei fatti come rappresentati dalla parte attrice. Il difetto probatorio appartiene al thema già introdotto dalle parti e non richiede il contraddittorio preventivo.
Il secondo motivo lamenta l’error in procedendo per la statuizione sul rigetto dell’appello, asseritamente fondata su motivazione apparente, perplessa e contraddittoria, e la violazione dell’art. 1815, comma 2, cod. civ. La Corte lo dichiara inammissibile nella prima parte. Il diniego dell’ordine di esibizione è stato motivato con l’osservazione che esso resta strumento istruttorio ufficioso e residuale, utilizzabile solo quando la prova non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non sia diretta a indagare se il documento contenga la prova stessa.
Né il riferimento al contenuto della perizia di parte presenta aspetti di contraddittorietà. La censura sull’applicazione al conto corrente del principio di irrilevanza dell’usura sopravvenuta è inammissibile, prima ancora che infondata, perché il carattere sopravvenuto della dedotta usura oggettiva costituisce argomentazione di mero rincalzo, estranea alla ratio decidendi basata sul difetto di prova degli assunti attorei. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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