Revocatoria ordinaria: rileva anche la variazione qualitativa del patrimonio (Cass. civ. Sez. III n. 28849 del 31.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria, di cui all’art. 2901 cod. civ., non richiede la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore. È sufficiente il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, potendo consistere anche in una sola modificazione qualitativa del patrimonio. Grava sul creditore l’onere di dimostrare le modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale; grava sul debitore l’onere di provare che il patrimonio residuo soddisfi ampiamente le ragioni del creditore. L’alea connaturata all’esercizio dell’attività d’impresa non è idonea, di per sé, a neutralizzare il pregiudizio derivante dalla riduzione patrimoniale causata dall’atto dispositivo.
Il Fatto
La società creditrice agiva in revocatoria ex art. 2901 cod. civ. nei confronti del debitore, chiedendo dichiararsi inefficace l’atto pubblico di donazione con cui costui aveva trasferito al figlio la nuda proprietà di due immobili, riservando a sé e alla moglie il diritto reale di abitazione.
Il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza n. 445/2023, rigettava il gravame. Il debitore ricorreva allora per cassazione con due motivi, entrambi incentrati sulla violazione dell’art. 2901 cod. civ. sotto il profilo dell’eventus damni.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente sosteneva che la donazione non avesse compromesso in concreto la propria consistenza patrimoniale, poiché al momento dell’atto era titolare di una ditta individuale con notevoli ricavi, aggredibile con un semplice pignoramento mobiliare. La Corte ha scrutinato congiuntamente i due motivi, per la loro stretta connessione, dichiarandoli inammissibili.
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità: il presupposto oggettivo della revocatoria ricorre anche quando l’atto determini una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio, con maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (Cass. n. 16221 del 2019; Cass. n. 27625 del 2020; Cass. n. 1896 del 2012).
La corte di merito aveva fatto piena e conforme applicazione di tali principi, rilevando che l’alea dell’attività d’impresa impedisce di ritenere che la titolarità dell’azienda in capo al debitore sia idonea a neutralizzare il pregiudizio derivante dalla riduzione patrimoniale. La garanzia rappresentata dai cespiti e dagli utili d’impresa non è, dunque, equivalente alla titolarità dei beni donati.
Le censure del ricorrente miravano in realtà a contrapporre al consolidato orientamento una diversa interpretazione in diritto, senza apportare elementi di novità, e a sollecitare un sindacato sul fatto e sulla prova estraneo al giudizio di legittimità. La Corte ha altresì reputato inammissibili, per difetto di decisività, le digressioni sul consilium fraudis, per la loro intrinseca contraddittorietà.
Nota della Redazione
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