Notifica a società presso il legale rappresentante, onere probatorio a carico dell’Amministrazione (Cass. civ. Sez. V n. 34347 del 28.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione della cartella esattoriale a una società, quand’anche effettuata presso il legale rappresentante, è legittima solo se nell’atto notificato siano indicati la qualità del destinatario e la specificazione della sua residenza, del domicilio e della dimora abituale, ai sensi dell’art. 145, primo comma, cod. proc. civ., ultima parte. L’Amministrazione finanziaria che invochi la regolarità della notifica non può limitarsi a produrre il solo retro della cartolina, privo dell’indicazione del destinatario e della sua qualifica: il difetto di prova ridonda a suo danno. In difetto, la nullità della notificazione della cartella presupposta travolge l’atto successivo e il ricorso dell’Amministrazione va rigettato.

Il Fatto

Un incaricato per l’esazione notificava a una società una intimazione di pagamento relativa a una cartella esattoriale, per Ires e altro, con riferimento a un’annualità precedente, per un importo complessivo dichiarato di circa quindicimila euro. La contribuente impugnava l’ingiunzione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, contestando, tra le altre censure, la radicale invalidità della notificazione della prodromica cartella.

La Commissione di primo grado accoglieva il ricorso, reputando omessa la notificazione della cartella. L’appello dell’Agenzia delle Entrate veniva respinto dalla Commissione Tributaria Regionale, sezione staccata, che confermava la decisione. L’Amministrazione finanziaria proponeva allora ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La società eccepiva l’inammissibilità del ricorso per due ragioni: la ricorrente non avrebbe riportato come avesse contestato in merito le questioni sollevate in legittimità, e in realtà domanderebbe un riesame nel merito della statuizione sulla notificazione. La Corte respinge entrambe le critiche. La correttezza della notificazione della cartella ha effettivamente impegnato i giudici di merito, che su questo solo hanno pronunciato; l’Amministrazione, del resto, propone una questione di diritto, chiedendo di verificare quali condizioni rendano legittima la notificazione al legale rappresentante di una società.

Nel merito, il giudice di appello aveva ricostruito il quadro: la notificazione alle persone giuridiche si esegue presso la sede ai sensi dell’art. 145 cod. proc. civ.; se ciò non è possibile, si procede nelle forme dell’art. 140 cod. proc. civ.; solo se neppure così si riesce, la notificazione può essere eseguita mediante consegna al legale rappresentante, sempre che nell’atto ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

L’Agenzia sosteneva che, dopo un primo tentativo presso la sede, la notificazione era stata effettuata presso il domicilio del legale rappresentante, e che dalla relata si sarebbe ricavata l’indicazione del suo nominativo e della sua qualità di amministratore unico, con la successiva apprensione del plico da parte di un familiare convivente.

La Corte rileva che la ricorrente non ha però mai indicato come abbia tentato la notifica presso la sede sociale, né per quali ragioni sia fallita. Soprattutto, non ha prodotto la cartella di pagamento che intendeva notificare, come rilevato dalla controricorrente senza repliche: non è quindi possibile verificare chi fosse il destinatario e con quale qualifica. Neppure è stata trascritta integralmente la cartolina; il solo retro fotostatico è difficilmente leggibile nelle parti manoscritte e privo dell’indicazione del destinatario, della sua qualifica e della specificazione di residenza, domicilio o dimora.

Se un indirizzo leggibile corrisponde alla sede sociale, seguito dal timbro “sconosciuto”, si tratterebbe della notifica tentata alla società e poi rinnovata al legale rappresentante, ma dall’attuale produzione non si evince a chi l’atto sia stato notificato, dove, né che fosse indirizzato al legale rappresentante nella qualità. La valutazione del giudice di appello non è dunque censurabile: il ricorso è infondato e va rigettato, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite. Non si applica l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, essendo la soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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