Prestazioni di assistenza del riassicuratore esenti da IVA (Cass. civ. Sez. V n. 34345 del 28.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le prestazioni di assistenza direttamente svolte dalla centrale operativa della società riassicuratrice, i cd. costi diretti interni, costituiscono operazioni di assicurazione ai sensi dell’art. 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE e dell’art. 10 d.P.R. 633/1972, e sono pertanto esenti da IVA. La nozione unionale di assicurazione non richiede che la prestazione sia resa da un assicuratore né che consista in un versamento di denaro, potendo consistere in attività di assistenza in natura. La riassicurazione del ramo assistenza, combinata con la convenzione di servizi che affida al riassicuratore l’erogazione dell’aiuto, integra un unico servizio assicurativo, distinto dalla mera liquidazione dei sinistri resa da un soggetto terzo non assicuratore.
Il Fatto
Una compagnia operante nel ramo assistenza impugnava un avviso di accertamento IVA relativo all’anno 2016, con il quale l’Amministrazione contestava di aver fatturato come esenti le prestazioni rese in favore di altre compagnie assicuratrici, per complessivi € 2.706.354. La società, titolare di un trattato di riassicurazione con le compagnie cedenti, si era impegnata, con una convenzione di servizi abbinata, a erogare direttamente le prestazioni di assistenza in natura ai clienti delle imprese riassicurate.
La CGT di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, rigettando i motivi sulla pretesa principale. La CGT di secondo grado della Lombardia, con la sentenza impugnata, rigettava sia l’appello principale sia quello incidentale, escludendo ogni riconducibilità delle prestazioni all’attività assicurativa. La società ricorreva per cassazione con cinque motivi; l’Amministrazione proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 135 della direttiva 2006/112/CE, che esenta le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, e dal corrispondente art. 10 d.P.R. 633/1972. Per individuare la nozione di attività assicurativa rileva il contenuto economico dell’operazione, destinato a prevalere sul testo dei contratti, secondo la giurisprudenza unionale richiamata.
Il requisito dell’operazione di assicurazione è che l’assicuratore si impegni, previo pagamento di un premio, a procurare all’assicurato la prestazione convenuta al verificarsi del rischio. La Corte ricorda che la nozione è sufficientemente ampia per comprendere la copertura fornita da un soggetto che non sia direttamente assicuratore, purché esista un rapporto contrattuale con il soggetto i cui rischi sono coperti. Non è indispensabile che la prestazione consista in un versamento di denaro: può trattarsi di attività di assistenza in denaro o in natura.
Viene in rilievo il ramo 18, assistenza, come definito dalla direttiva 73/239/CEE e oggi dalla direttiva 2009/138/CE, cui corrispondono le prestazioni dell’art. 175 d.lgs. 209/2005. Il regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 consente all’impresa del ramo di attribuire all’esterno il servizio di centrale operativa e di cedere ad altra impresa una quota dei premi e dei sinistri. Da ciò consegue che, nel caso di riassicurazione del ramo assistenza, l’attività svolta dall’impresa di riassicurazione è configurabile come operazione di assicurazione, entro i limiti dell’assunzione del rischio.
La Corte dà continuità alle due pronunce che hanno già affermato l’esenzione per le attività di assistenza direttamente svolte dalla centrale operativa della società riassicuratrice. Il combinarsi di trattato e convenzione realizza un contratto con prestazioni da eseguire verso un terzo che non attribuisce a costui la qualità di creditore, in armonia con l’art. 1929 c.c.
La fattispecie si distingue dai servizi di liquidazione dei sinistri resi da soggetto non assicuratore, in nome e per conto dell’assicuratore, per i quali l’esenzione è stata esclusa. Nel caso in esame l’attività rientra nel ramo assistenza e integra un’operazione di assicurazione: il primo motivo è pertanto fondato. Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti, avendo la ricorrente già conseguito l’esenzione. Il quarto motivo è infondato, poiché la decisione impugnata contiene una statuizione implicita di rigetto, avendo comunque valutato il legittimo affidamento del contribuente. Assorbiti il quinto motivo e il ricorso incidentale. La sentenza è cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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