Termine di decadenza per la notifica delle cartelle IVA al quinto anno (Cass. civ. Sez. V n. 17856 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione dell’IVA, il termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Trova applicazione la disciplina transitoria dettata dall’art. 1, commi 5-bis e 5-ter, d.l. n. 106/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 156/2005, che opera retroattivamente anche rispetto alle situazioni tributarie non ancora definite con sentenza passata in giudicato. Non è pertanto invocabile il più breve termine quadriennale previsto dall’art. 57 d.P.R. n. 633/1972 per la notifica degli avvisi di rettifica e di accertamento. La disciplina del 2005 è diretta a ovviare alla lacuna normativa determinata dalla sentenza n. 280 del 2005 della Corte costituzionale e a salvaguardare l’interesse dell’erario a evitare un termine decadenziale talmente ristretto da pregiudicare la riscossione dei tributi.

Il Fatto

Due soci di una società in nome collettivo, cessata nel 2004, si opponevano a cartelle esattoriali notificate nel dicembre 2006 per omesso versamento di IVA, interessi e sanzioni relativi all’anno d’imposta 2000. Le cartelle derivavano dalla liquidazione delle imposte secondo la procedura dell’art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972. I contribuenti eccepivano la decadenza dal diritto alla riscossione e la tardività della notifica.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo tempestiva la formazione del ruolo ma tardiva la notifica delle cartelle. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello delle Agenzie fiscali, applicando il termine quadriennale dell’art. 57 d.P.R. n. 633/1972 e considerando la notifica del dicembre 2006 oltre il termine perentorio. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi; i contribuenti e l’Agenzia delle entrate-Riscossione restavano intimati.

La Motivazione della Corte

Il ricorso dell’Agenzia delle entrate si fonda sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 106/2005. Secondo la ricorrente, per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 la notifica della cartella andava effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: le cartelle relative alla dichiarazione presentata nel 2001 andavano dunque notificate entro il 31 dicembre 2006.

La Corte ritiene fondato il primo motivo. La giurisprudenza di legittimità è solidamente attestata nel senso che, in tema di riscossione dell’IVA, il termine di decadenza per la notifica delle cartelle relative alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001 scade il 31 dicembre del quinto anno successivo, ai sensi dell’art. 1, commi 5-bis e 5-ter, d.l. n. 106/2005, introdotti dalla legge di conversione n. 156/2005. Tale disposizione ha valore transitorio e opera retroattivamente non solo rispetto alle situazioni tributarie anteriori alla sua entrata in vigore, ma anche a quelle non ancora definite con sentenza passata in giudicato.

Ne consegue l’inapplicabilità del più breve termine quadriennale dell’art. 57 d.P.R. n. 633/1972, dettato per la notifica degli avvisi di rettifica e di accertamento in materia di IVA. Il richiamo a tale termine, non previsto dalla legge, determinerebbe un’anticipata consumazione del termine di decadenza che il legislatore del 2005 ha inteso evitare. La Corte richiama sul punto Cass. n. 15661 del 2014, in conformità ai precedenti nn. 16990 e 15786 del 2012, 2212 del 2011 e 1435 del 2006, e la successiva Cass. n. 8321 del 2018, che ha confutato l’orientamento opposto di Cass. n. 24767 del 2015 richiamato dalla Commissione tributaria regionale.

Il principio è ribadito dalla giurisprudenza più recente: Cass. n. 5565 del 2019 e Cass. n. 1858 del 2020. La disciplina transitoria del 2005 mira a un equo contemperamento tra le esigenze di certezza del gettito e dei rapporti tributari, ed è stata ritenuta compatibile con la Costituzione dalla Corte costituzionale, sentenza n. 11 del 2008 e ordinanza n. 178 del 2008. La Corte richiama inoltre Cass. n. 20766 del 2021, sulla tempestiva notifica della cartella a uno dei condebitori solidali, e Cass. n. 31037 del 2017, sull’iscrizione a ruolo a nome della società estinta e sull’azionabilità del credito verso i soci.

In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata è cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide la causa nel merito e rigetta l’originario ricorso dei contribuenti. Le spese di entrambi i gradi di merito sono compensate; i contribuenti sono condannati a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

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