Incumulabilità tra sospensione straordinaria e periodo feriale: l’appello tardivo è inammissibile (Cass. civ. Sez. 5 n. 12305 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine semestrale per la proposizione dell’appello, ex art. 327, comma 1, c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza non notificata, è soggetto alla sospensione straordinaria dei termini prevista dall’art. 1, comma 199, legge n. 197/2022, che non è cumulabile con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale di cui all’art. 1 legge n. 742/1969, in caso di coincidenza o sovrapposizione dei relativi periodi. L’omesso esame di una questione puramente processuale, quale l’eccezione di tardività dell’appello, non integra il vizio di omessa pronuncia e, attenendo a una decadenza per spirare di termini perentori, può essere rilevato d’ufficio in sede di legittimità.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate-Riscossione aveva notificato a sette contribuenti, componenti del consiglio direttivo di un’associazione sportiva dilettantistica, altrettanti avvisi di presa in carico per il recupero di una somma dovuta dall’associazione. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva accolto l’appello dei contribuenti, annullando gli avvisi per la mancata notificazione dei prodromici avvisi di accertamento.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l’erroneità della sentenza per non aver dichiarato l’appello inammissibile in quanto tardivo.
La Motivazione della Corte
La Corte, disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dai controricorrenti, ha ritenuto fondato il primo motivo. In via preliminare, ha osservato che la sentenza di primo grado, non notificata, era stata pubblicata il 30 gennaio 2023 e che il termine semestrale, considerata la sospensione di undici mesi ex art. 1, comma 199, legge n. 197/2022, era scaduto il 1° luglio 2024. L’appello, notificato il 30 luglio 2024, era quindi tardivo.
La Cassazione ha escluso che la scadenza potesse essere ulteriormente prorogata di trentuno giorni per effetto della sospensione dei termini nel periodo feriale. Richiamando il costante insegnamento circa la incumulabilità delle cause di sospensione dei termini processuali in caso di coincidenza o sovrapposizione dei periodi (tra cui Cass. n. 10252/2020, Cass. n. 8581/2021), la Corte ha precisato che la sospensione straordinaria non si somma a quella feriale, come già chiarito con riferimento all’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 (Cass. n. 28398/2021). Ha reputato inconferente il richiamo all’ordinanza n. 16830/2020, relativa a una fattispecie diversa in cui il termine ordinario scadeva proprio all’interno del periodo feriale.
La Corte ha infine dichiarato infondata l’eccezione dei controricorrenti circa la necessità di censurare la sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. L’omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia; attenendo la tardività a una decadenza per lo spirare di termini perentori, il vizio può essere rilevato e esaminato anche d’ufficio in sede di legittimità (Sez. un. n. 24172/2025). La sentenza è stata cassata e, decidendo nel merito, l’appello è stato dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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