Notifica cartelle via raccomandata diretta: nessuna raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. V n. 8256 del 28.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento non è atto del processo tributario, assolvendo alla duplice funzione di notificazione del titolo esecutivo e di intimazione di pagamento; non è pertanto consentito alla Corte di cassazione l’esame diretto degli atti per verificarne l’invalidità della notifica, trattandosi di accertamento di fatto rimesso al giudice di merito. Qualora la notifica della cartella sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa, trovando applicazione le norme del servizio postale ordinario, con esclusione dell’art. 1, comma 813, della legge n. 145 del 2018, privo di efficacia retroattiva. La mancata riproduzione nel ricorso della documentazione relativa alla notificazione rende il motivo inammissibile per difetto di specificità.

Il Fatto

Il contribuente impugnava un’intimazione di pagamento relativa a diverse cartelle, lamentando l’irregolare notifica delle stesse. La Commissione tributaria provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio, riuniti gli appelli dell’amministrazione finanziaria e del contribuente, riformava la decisione di primo grado, accogliendo l’appello dell’Ufficio e rigettando quello del contribuente, e statuiva la regolarità della notifica di tutte le cartelle sottese all’intimazione.

Avverso tale statuizione il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, ai quali resistevano le Agenzie intimate con unico controricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, con cui si deduceva la violazione degli artt. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, 140 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., per avere la CTR ritenuto regolare la notifica di alcune cartelle eseguite ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. con invio di raccomandata semplice. Il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità: poiché la cartella non è atto del processo tributario, spettava alla ricorrente riprodurre nel ricorso la documentazione relativa alla notificazione, al fine di consentire alla Corte la verifica della fondatezza della tesi.

Il secondo e il quarto motivo, proposti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., sono parimenti inammissibili. La Corte richiama il principio secondo cui l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio denunciato qualora il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 17005 del 20.06.2024; Cass. Sez. Un. n. 8053 del 07.04.2014). Il difetto di motivazione è escluso: i giudici di appello hanno reso una esposizione chiara ed esaustiva, al di sopra del minimo costituzionale di cui all’art. 111, sesto comma, Cost.

Il terzo motivo introduce il profilo di maggiore rilievo. Il Collegio osserva che, per le cartelle notificate direttamente dall’agente della riscossione a mezzo raccomandata postale, rileva la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste, senza necessità di ulteriore comunicazione. Si afferma così che non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa (Cass. n. 10037 del 10.04.2019; Cass. n. 28872 del 2018; Cass. n. 9866 del 2024), orientamento avallato dalla Corte cost. n. 175 del 23.07.2018, che ha ritenuto conforme a Costituzione l’art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, potendo l’interessato chiedere la rimessione in termini ex art. 153 cod. proc. civ.

Il quinto motivo, relativo all’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione, è infondato, essendosi la CTR pronunciata respingendola. Il sesto motivo è inammissibile, avendo il ricorrente omesso di dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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