Rateizzazione del debito tributario e decorrenza dell’impugnazione delle cartelle (Cass. civ. Sez. V n. 16797 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rateizzazione del debito tributario, istituto tipico del diritto tributario, finché la richiesta di rateizzazione ha avuto seguito con versamenti eseguiti alle previste scadenze, la prescrizione — già interrotta dalla richiesta del contribuente — subisce uno spostamento in avanti del suo decorso in ragione di ciascun adempimento parziale, che costituisce a sua volta ulteriore riconoscimento del debito, rimanendo precluso all’agente della riscossione di procedere ad atti interruttivi; la prescrizione riprende a decorrere, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., dal momento in cui, secondo la disciplina dell’istituto, avrebbe potuto farsi valere l’inadempimento del contribuente. La richiesta di rateizzazione, pur non integrando acquiescenza all’an debeatur, preclude di regola al contribuente di eccepire la mancata conoscenza degli atti presupposti, con la conseguenza che il termine per impugnare le cartelle di pagamento decorre dalla presentazione dell’istanza.
Il Fatto
Un contribuente impugna un’intimazione di pagamento. La Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 1834 depositata il 24 luglio 2017, accoglie l’appello dell’agente della riscossione e riforma integralmente la decisione di primo grado che aveva annullato l’atto.
Il contribuente ricorre per cassazione con otto motivi, deducendo tra l’altro l’inammissibilità della costituzione dell’agente a mezzo di difensore del libero foro, l’omessa pronuncia sulle eccezioni di nullità delle notifiche e la loro non sanabilità per effetto delle istanze di rateizzazione. L’agente resiste e propone ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è manifestamente infondato. Le disposizioni degli artt. 11 e 12 d.lgs. n. 546/1992 operano su piani diversi: l’una attiene alla capacità di stare in giudizio, l’altra alla difesa tecnica. Anche dopo la modifica introdotta dal d.lgs. n. 156/2015, nessuna preclusione impedisce all’agente della riscossione di avvalersi di un difensore abilitato, soluzione confermata dalle Sezioni Unite n. 30008 del 2019.
Il settimo motivo è parimenti respinto. Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice d’appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con l’eccezione di parte, potendosi in tal caso configurare una statuizione implicita di rigetto. La ratio decidendi risulta piana e di agevole comprensione, così che non è prospettabile alcuna anomalia motivazionale.
Il nucleo della decisione riguarda i motivi sulle nullità notificatorie. Le questioni erano state articolate solo con una memoria depositata nel giudizio di primo grado. Nel rito tributario l’oggetto del contenzioso è delimitato dai motivi di impugnazione e vige il divieto di nova in appello ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992. Le nuove ragioni di contestazione della validità delle notifiche introducevano eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, in violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 546/1992, con formazione della relativa preclusione processuale, rilevabile d’ufficio anche in legittimità.
Un secondo profilo di inammissibilità si fonda sulla rateizzazione. La richiesta non integra acquiescenza alla pretesa, ma costituisce atto di riconoscimento del debito e preclude di regola di eccepire la mancata conoscenza degli atti presupposti. Il rapporto tra notifica e istanza va invertito: il termine per impugnare le cartelle decorre dalla presentazione dell’istanza.
La Corte accoglie per quanto di ragione l’ottavo motivo e il ricorso incidentale, cassa la sentenza nei limiti di un rilievo di ufficio — l’estinzione dei debiti sottosoglia per importo inferiore a mille euro, che opera automaticamente ipso iure ex art. 4 d.l. n. 119/2018 — e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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