Notifica cartelle al solo curatore: prescrizione e inopponibilità al fallito (Cass. civ. Sez. V n. 10760 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’ente impositore e il concessionario non sono obbligati, a pena di nullità, a notificare avvisi di accertamento e cartelle esattoriali sia al fallito sia alla curatela fallimentare. Tuttavia tale scelta condiziona la futura opponibilità degli atti: la cartella notificata al solo curatore non è opponibile al fallito tornato in bonis. Ne consegue che le notifiche eseguite nei confronti del solo organo fallimentare non possono essere computate ai fini della prescrizione a danno del contribuente. L’omessa notificazione dell’atto presupposto costituisce vizio procedurale che determina la nullità dell’atto consequenziale, con possibilità per il contribuente di impugnare il solo atto successivo o anche quello prodromico.

Il Fatto

Il contribuente impugnava un’ingiunzione di pagamento con cui l’agente della riscossione chiedeva il versamento di diritti camerali, tributi locali e crediti erariali, sulla base di quindici cartelle esattoriali. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Liguria confermava, negando la legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate, del Comune e della Camera di Commercio e ritenendo correttamente notificate tutte le cartelle, con effetto interruttivo della prescrizione.

Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2948, quarto comma, cod. civ., la nullità dell’intimazione per mancata notifica delle cartelle prodromiche e la prescrizione dei crediti anche con riguardo a sanzioni e interessi. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione resistevano con controricorso; Comune e Camera di Commercio restavano intimati.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato unitariamente i quattro motivi, connessi sul tema della mancata notifica delle cartelle al contribuente, della nullità dell’intimazione e della prescrizione dei crediti. In via preliminare ha disatteso le eccezioni di inammissibilità della difesa erariale, rilevando che la notifica del ricorso anche all’Agenzia delle Entrate non lo rende inammissibile, essendo funzionale al rispetto del contraddittorio.

Quanto alla dedotta novità della doglianza, la Corte ha osservato che la stessa difesa dello Stato, riepilogando l’originario ricorso, aveva dato atto che il contribuente aveva eccepito decadenza e prescrizione per la mancata notifica delle cartelle, sia al contribuente sia al curatore. Trattandosi di tema di natura giuridica, non occorreva alcun motivo aggiunto.

Nel merito, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la cartella notificata unicamente al curatore fallimentare non è opponibile al fallito tornato in bonis, il quale può far valere la nullità dell’atto successivo o contestare anche l’atto prodromico. Non controverso che solo tre cartelle fossero state notificate al contribuente prima del fallimento, dichiarato il 23 novembre 2004, e che le altre fossero state notificate al solo curatore, la Corte ha affermato che tali notifiche non possono computarsi ai danni del ricorrente, comportando la nullità dell’ingiunzione.

Da ciò la Corte ha tratto la fondatezza dell’eccepita prescrizione, decennale per i tributi erariali e quinquennale per le imposte locali e i diritti camerali, trattandosi di pretese collocate negli anni di imposta 1997/2003, rispetto alle quali la notifica dell’intimazione è intervenuta dopo la maturazione dei periodi prescrizionali. Anche per la cartella relativa all’Irpef notificata al contribuente, il credito era prescritto; la Corte ha escluso l’effetto interruttivo dell’asserita domanda di ammissione al passivo, per la sua formulazione del tutto generica.

La Corte ha quindi accolto il ricorso per i crediti diversi da quelli dei carichi annullati, cassato la sentenza e deciso nel merito, annullando l’intimazione, le cartelle e le iscrizioni a ruolo. Ha dichiarato cessata la materia del contendere per due cartelle annullate e compensato le spese di tutti i gradi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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