Scommesse, incertezza normativa esclude le sanzioni per il 2010 (Cass. civ. Sez. V n. 10759 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sulle scommesse, fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 66, legge n. 220 del 2010, sussiste una condizione di obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione. Tale incertezza, rilevante ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, esclude la punibilità con le sanzioni amministrative per le annualità d’imposta anteriori al 2011. Per le annualità successive, e in particolare per il 2011, la condizione di incertezza non è più configurabile, poiché la disposizione interpretativa del 2010 costituisce parametro normativo di riferimento per la regolazione negoziale dei rapporti tra ricevitoria e bookmaker. Non sussistono profili di contrasto con il diritto unionale, avendo la Corte di Giustizia escluso qualsiasi discriminazione tra bookmakers nazionali ed esteri.

Il Fatto

Una società di scommesse con sede a Malta, operante in Italia tramite un centro di trasmissione dati facente capo a una ricevitoria locale, riceveva un avviso di accertamento quale coobbligata solidale per l’evasione dell’imposta unica sulle scommesse relative agli anni 2010 e 2011.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo le sanzioni del cinquanta per cento. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello della società, confermando la soggettività passiva del titolare del centro di trasmissione dati, il presupposto territoriale e la legittimità della norma interpretativa. La società proponeva ricorso per cassazione con otto motivi. Nelle more, questa Corte rinviava la causa in attesa della decisione della Corte di Giustizia su rinvio pregiudiziale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte disattende l’istanza di fissazione dell’udienza finalizzata a consentire il tentativo di conciliazione. L’art. 48 d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dal d.lgs. n. 220 del 2023, disciplina la sola conciliazione fuori udienza e, per espressa previsione dell’art. 4, comma 2, si applica ai giudizi instaurati a partire dal 4 gennaio 2024, non al presente giudizio.

Nel merito, i motivi dal primo al sesto e l’ottavo, trattati unitariamente perché concernenti la soggettività e i presupposti dell’imposta, sono infondati. La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme nella sola parte in cui assoggettano all’imposta le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione per le annualità anteriori al 2011, per l’impossibilità di traslare il carico tributario. Ne deriva che per il 2010 risponde il bookmaker, mentre per il 2011 la questione non si pone.

Quanto al presupposto territoriale, il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell’organizzazione del gioco e nella raccolta delle scommesse, svolte in Italia. La Corte di Giustizia, con la sentenza 26 febbraio 2020, causa C-788/18, ha escluso qualsiasi discriminazione tra bookmakers nazionali ed esteri e ha ritenuto giustificate le restrizioni in ragione della tutela dei consumatori e dell’ordine pubblico. Non sussistono pertanto i presupposti per un ulteriore rinvio pregiudiziale.

Il settimo motivo è invece fondato nei limiti di cui in motivazione. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’incertezza normativa oggettiva tributaria è caratterizzata dall’impossibilità di individuare con sicurezza la norma applicabile al caso concreto. Fino all’entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010 esisteva una condizione di obiettiva incertezza in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante senza concessione, rilevante ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997.

Pertanto, il settimo motivo è accolto solo per l’anno 2010, mentre l’anno 2011 fuoriesce dall’ambito applicativo della citata previsione. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, il ricorso introduttivo è accolto limitatamente alle sanzioni relative all’anno 2010. L’intervento risolutore delle questioni, successivo alla proposizione del ricorso, giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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