Mutuo: sufficiente il TAEG per rendere determinabile il TAN (Cass. civ. Sez. I n. 16456 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il TAEG (o ISC) e il TAN sono entità giuridiche distinte: l’indicazione del solo TAEG nel contratto di mutuo non esonera la banca dall’obbligo, imposto dall’art. 117, comma 4, T.U.B., di indicare il tasso d’interesse, la cui omissione è sanzionata dalla nullità parziale con eterointegrazione ai sensi del comma 7. Il tasso d’interesse, non puntualmente indicato, può tuttavia essere determinabile per relationem o dal contesto del contratto, mediante criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili e non rimessi alla discrezionalità della banca. L’accertamento sulla determinatezza o determinabilità del tasso costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in cassazione se congruamente motivato.
Il Fatto
Una società finanziaria ottenne dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo nei confronti del titolare di una farmacia, quale obbligato principale, per il saldo di un contratto di finanziamento dichiarato risolto per inadempimento. Il mutuatario propose opposizione, deducendo l’indeterminatezza dei tassi praticati e, in particolare, la mancata indicazione nel contratto del Tasso Annuo Nominale, con conseguente nullità delle clausole e rideterminazione del rapporto.
Il Tribunale accolse l’opposizione e dichiarò la nullità della clausola relativa al TAN, rideterminando il debito. La Corte di appello di Milano, in riforma, rigettò l’opposizione, ritenendo il contratto rispettoso dell’art. 117 T.U.B. perché conteneva il TAEG/ISC, l’importo concreto degli interessi per ogni rata e il piano di ammortamento. Il mutuatario ricorse per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i motivi, tutti incentrati sulla pretesa nullità parziale del contratto di mutuo recante l’indicazione del TAEG ma non del TAN. Il Collegio muove da una premessa netta: TAEG e TAN sono entità giuridiche distinte. Il primo, introdotto dalla legge n. 142/1992 e regolato dalla disciplina della Banca d’Italia, è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, funzionale al confronto delle offerte sul mercato. Il secondo è il tasso annuo di interesse dovuto, cui fa riferimento l’art. 117, comma 4, T.U.B. quando impone di indicare il tasso d’interesse.
Da ciò la Corte deduce che sarebbe scorretto ritenere che l’indicazione del solo TAEG giustifichi la mancata precisazione del tasso d’interesse. Nei contratti conclusi con un soggetto non consumatore resta insuperabile la norma cogente del comma 4, presidiata dalla nullità parziale e dai tassi sostitutivi del comma 7. La persistenza dell’obbligo si spiega con la diversa funzione dei due indicatori: il TAEG serve al confronto, il tasso d’interesse assolve alla funzione informativa della documentazione contrattuale e alla rimozione dell’asimmetria conoscitiva.
Il Collegio chiarisce poi che la nullità non opera, specularmente, per la mancata indicazione del TAEG, che non rientra nel novero dei tassi e prezzi la cui omissione è sanzionata (Cass. n. 4597 del 2023; Cass. n. 39169 del 2021).
Il passaggio decisivo riguarda la determinabilità. La forma scritta ad substantiam non esclude che la pattuizione abbia oggetto determinabile (art. 1346 cod. civ.). Il tasso può essere determinato per relationem, purché il contratto richiami criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili e non rimessi alla discrezionalità della banca (Cass. n. 17110 del 2019). Il TAN non indicato può quindi risultare determinabile sulla scorta del TAEG e degli altri valori contrattuali (Cass. n. 13556 del 2024; Cass. n. 15195 del 2024), come confermato da Cass. Sez. Un. n. 15130 del 2024 in tema di determinatezza dell’oggetto del mutuo.
Nel caso concreto la corte territoriale non ha fondato la validità sulla sola indicazione del TAEG, ma sul complesso delle condizioni contrattuali e del piano di ammortamento allegato. Si tratta di accertamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in questa sede. Le censure sulla mancata sottoscrizione del piano di ammortamento sono poi inammissibili per difetto di autosufficienza, non risultando dedotte nei gradi di merito. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese per la recente formazione dell’orientamento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.