Notifica appello nulla per compiuta giacenza sanata dalla riunione (Cass. civ. Sez. V n. 10761 del 22.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notifica dell’atto di appello tributario eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 16, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con formazione della compiuta giacenza, è al più nulla e non inesistente, non integrando alcuna delle ipotesi di totale mancanza degli elementi costitutivi essenziali dell’atto. Tale nullità resta sanata ex art. 156 cod. proc. civ. quando il destinatario abbia comunque avuto conoscenza del gravame e possa difendersi nel merito. Nel caso di riunione dei giudizi, l’effetto di ricomposizione del contraddittorio consente al contribuente di conoscere le ragioni dell’appello e di esercitare il diritto di difesa, rendendo non necessaria la rinnovazione della notifica. La questione preliminare di inammissibilità del ricorso introduttivo, accertata in appello, travolge con effetto assorbente le statuizioni di merito del primo giudice, escludendo il giudicato interno.
Il Fatto
Il contribuente impugna una cartella di pagamento per ICI relativa all’anno di imposta 2008 e il correlato avviso di accertamento, contestando nel merito la pretesa impositiva. Il ricorso di primo grado è accolto dalla Commissione tributaria provinciale, che implicitamente considera ammissibile e tempestiva l’impugnazione.
L’agente della riscossione propone appello; nelle more il contribuente impugna a sua volta la sentenza per il regolamento delle spese. Le due impugnazioni vengono riunite. La Commissione tributaria regionale accoglie il gravame dell’agente e rigetta l’altro, rilevando la tardività del ricorso introduttivo: cartella notificata il 13 settembre 2015, ricorso depositato il 15 gennaio 2016, oltre il termine di sessanta giorni. Il contribuente ricorre per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto inammissibile la censura introdotta con la memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con cui si deduceva il difetto di ius postulandi del difensore dell’agente. I presupposti di fatto delle questioni rilevabili d’ufficio devono essere allegati, a pena di inammissibilità, nel ricorso; la memoria serve solo a illustrare gli argomenti svolti e a replicare al controricorso. Richiamando la Sez. III n. 15635 del 2009 e Cass., Sez. L. n. 8662 del 2005, si ribadisce che il rilievo officioso deve essere già possibile sulla base dei soli atti interni del processo.
Il primo motivo è infondato. L’accoglimento dell’appello si fonda sulla tardività del ricorso ex art. 21 d.lgs. n. 546/1992. Questione preliminare e dirimente, che sovverte l’implicita valutazione di ammissibilità del primo giudice e assume valore assorbente rispetto alle questioni di merito: nessun giudicato interno può essere invocato e il richiamo all’art. 112 cod. proc. civ. è inconferente.
Il secondo motivo è respinto sul rilievo che la notifica dell’appello, eseguita a mezzo posta, integra al più una nullità e non una inesistenza. La Corte richiama l’orientamento secondo cui l’inesistenza è configurabile solo in caso di totale mancanza materiale dell’atto o di attività priva degli elementi costitutivi essenziali (attività di trasmissione e fase di consegna), riconducendo ogni altra difformità alla nullità (Cass. Sez. Un. n. 14916 del 2016). La nullità è sanata ex art. 156 cod. proc. civ. quando il destinatario riceva la raccomandata informativa o quando lo scopo sia raggiunto (Cass., Sez. III n. 9440 del 2012).
Nella specie, la notifica risulta eseguita ai sensi dell’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992: ricorrono le condizioni per ritenere al più nulla la notifica. La riunione dei giudizi ha ricomposto il contraddittorio, ponendo il contribuente nelle condizioni di conoscere le ragioni dell’appello e di difendersi nel merito. La rinnovazione della notifica sarebbe eccedente lo scopo, potendo il diritto di difesa essere assicurato con la richiesta di un termine a difesa, non avanzata; nessun concreto vulnus difensivo è stato dedotto.
Il terzo e il quarto motivo sono respinti. La mancata esplicitazione delle ragioni della decisione non è riconducibile all’art. 112 cod. proc. civ., che attiene all’omessa pronuncia o alla pronuncia ultrapetita: una chiara pronuncia vi è stata. Difetta inoltre l’autosufficienza, non essendo indicata la modalità di notifica della cartella ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973. Quanto al vizio di motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. rileva solo la motivazione totalmente mancante o meramente apparente; la motivazione impugnata ha enunciato un dato puntuale, che l’istante non ha confutato.
Nota della Redazione
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