Notifica per compiuta giacenza e onere di contestazione tempestiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21975 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione all’intimazione di pagamento e all’avviso di addebito, la contestazione relativa alla regolarità della notificazione per compiuta giacenza dell’atto presupposto, proposta per la prima volta nelle note conclusive di primo grado, è tardiva. La parte che intenda negare l’idoneità probatoria della documentazione prodotta dall’ente creditore deve contestarla già alla prima udienza utile, ovvero all’udienza di comparizione. Il motivo di ricorso che non riporti il contenuto della censura come formulata nell’atto introduttivo, né le osservazioni svolte nelle note conclusive, è inammissibile per genericità, restando preclusa al Collegio la verifica dell’effettiva novità dell’eccezione. È infondata, invece, la denuncia di omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia rigettato le censure con motivazione collocata al di sopra del minimo costituzionale.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva opposizione avverso l’intimazione di pagamento emessa per contributi I.V.S. e somme aggiuntive, contestando la validità dell’avviso di addebito presupposto e la regolarità della relativa notifica. Il Tribunale di Catania, qualificata l’opposizione come opposizione agli atti esecutivi e ritenutala tempestiva, rigettava il ricorso nel merito, accertando che l’avviso era stato spedito per posta e che la notifica si era perfezionata per compiuta giacenza, come attestato dal timbro sulla busta.

Avverso la sentenza il soccombente proponeva ricorso per cassazione articolato in sei motivi; l’Istituto previdenziale resisteva con controricorso. La questione centrale attiene al momento in cui la contestazione della documentazione della notifica deve essere formulata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, con i quali si deduce la violazione dell’art. 1335 cod. civ., dell’art. 115 cod. proc. civ., dell’art. 26 del d.P.R. n. 603/1973 e del DM 9.4.2011, sostenendosi che il timbro postale non prova di per sé il compimento dell’attività necessaria al perfezionamento della notifica, in particolare l’invio dell’avviso di deposito. I motivi sono dichiarati inammissibili, perché non si confrontano con la statuizione del Tribunale secondo cui le doglianze sulla notifica dell’avviso di addebito erano tardive, in quanto formulate soltanto nelle note conclusive.

Il terzo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 115 e 420 cod. proc. civ., è parimenti inammissibile per genericità: il ricorrente non riporta nel ricorso il contenuto della censura come esposta nell’atto introduttivo, né le osservazioni svolte nelle note conclusive circa l’idoneità della documentazione prodotta dall’Inps. Ne deriva l’impossibilità per il Collegio di verificare se si trattasse o meno di eccezione nuova.

Nel merito, la Corte aggiunge che il motivo è comunque infondato: la documentazione prodotta avrebbe dovuto essere contestata alla prima udienza utile, cioè all’udienza di comparizione, laddove la contestazione effettuata solo con le note conclusive risulta effettivamente tardiva. Il quarto motivo, che lamenta l’omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., è infondato, avendo il giudice di prime cure rigettato le censure con motivazione sufficiente.

Il quinto motivo, sulla violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, è inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente riportato il corrispondente motivo di primo grado. L’ultimo motivo, sulle spese, è infondato, essendo la condanna coerente con il principio della soccombenza. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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