Riscossione: la cartella emessa su avviso annullato in primo grado è illegittima (Cass. civ. Sez. V n. 21974 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione, la cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo straordinario fondata su avvisi di accertamento non definitivi deve essere valutata nel momento della sua emissione e notifica. Ove gli avvisi sottostanti siano stati annullati dal giudice tributario di primo grado, la legittimità dell’atto presupposto viene meno e l’ente impositore è tenuto allo sgravio. Se successivamente la sentenza caducatoria è riformata in appello, la cartella già emessa e non sgravata non può essere utilizzata per la riscossione: occorre emanare una nuova iscrizione a ruolo e una nuova cartella di pagamento.
Il Fatto
Un contribuente ha impugnato la cartella di pagamento emessa dall’agente della riscossione, per un importo di € 4.099,10, derivante dall’iscrizione a ruolo operata dal Comune per avvisi di accertamento relativi alla TARSU degli anni 2010, 2011 e 2012, su immobili ubicati nel medesimo Comune. Il contribuente aveva precedentemente ottenuto, davanti alla Commissione tributaria provinciale, l’annullamento dei prodromici avvisi di accertamento.
La vicenda si è articolata su più gradi: la sentenza di annullamento di primo grado è stata poi riformata in appello dalla Commissione tributaria regionale, con decisione sopravvenuta dopo il deposito del ricorso introdotto dal contribuente. Investita della questione, la CTR ha parzialmente accolto l’appello, compensando le spese, sul presupposto che, essendo stata riformata la pronuncia caducatoria, l’iscrizione a ruolo originaria fosse tornata perfettamente valida e potesse fondare la cartella di pagamento.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso, con cui si denunciava la violazione degli artt. 67-bis e 68 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente affermata dal giudice di appello la persistente validità della cartella in mancanza di una nuova iscrizione a ruolo.
Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, ricordando che l’iscrizione nei ruoli straordinari dell’intero importo risultante dall’avviso di accertamento non definitivo, prevista dagli artt. 11 e 15-bis del d.P.R. n. 602/1973 in caso di fondato pericolo per la riscossione, costituisce una misura cautelare posta a garanzia del credito erariale. La sua legittimità dipende pur sempre da quella dell’atto impositivo presupposto, che ne è il titolo fondante.
Ne deriva che, qualora intervenga una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulli in tutto o in parte l’atto impositivo, l’ente impositore, così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la cartella, ha l’obbligo di agire in conformità della statuizione giudiziale, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio o di rimborso. Su questa linea la Corte richiama il proprio orientamento, a partire dalle Sezioni Unite n. 758 del 2017, proseguendo con le pronunce n. 22938 del 2020, n. 20754 del 2023, n. 23937 del 2024 e n. 7501 del 2025.
Il passaggio decisivo riguarda l’ipotesi, qui verificatasi, di riforma in appello della sentenza di annullamento: la cartella precedentemente emessa e di fatto non sgravata non può essere utilizzata, dovendo invece essere effettuata una nuova iscrizione a ruolo ed emessa una nuova cartella di pagamento. La sentenza impugnata, che aveva ritenuto valida l’iscrizione originaria, è stata pertanto cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito ai sensi dell’art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., accogliendo il ricorso originario del contribuente e annullando la cartella, con compensazione delle spese dei gradi di merito e condanna delle intimate, in solido, alla rifusione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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