Giudice di rinvio vincolato a esaminare la disdetta del CCNL (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26610 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di rinvio è vincolato al mandato conferito dalla sentenza rescindente di questa Corte e non può omettere di pronunciarsi sulla questione che quel mandato gli impone di risolvere. Quando la Corte, in sede rescindente, ha qualificato il termine di durata di un CCNL come termine di efficacia e ha rimesso al giudice di rinvio l’esame della validità della disdetta unilaterale intimata prima della scadenza, il giudice di merito deve decidere quella questione. La sussistenza storica della disdetta, presupposta nella pronuncia rescindente, costituisce fatto pacifico non più discutibile. La sua validità ed efficacia restano invece oggetto necessario del giudizio di rinvio, con la conseguente cassazione della sentenza che le abbia trascurate.

Il Fatto

I lavoratori, iscritti a un’organizzazione sindacale che non aveva sottoscritto il CCNL del 22 marzo 2012 e il successivo accordo integrativo dell’11 giugno 2012, hanno chiesto l’accertamento della inapplicabilità di tali accordi nei propri confronti e l’applicazione del precedente CCNL del 23 novembre 2004, che prevedeva la propria vigenza fino alla stipulazione di un nuovo contratto.

Il Tribunale ha rigettato la domanda; la Corte d’Appello ha confermato. La Cassazione ha accolto il ricorso dei lavoratori e cassato con rinvio. In sede di rinvio la Corte d’Appello ha accolto le domande originarie. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, tutti attinenti alla dedotta violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. Il primo motivo censura l’omesso esame, da parte del giudice di rinvio, della questione della validità della disdetta unilaterale intervenuta prima del verificarsi del termine finale. Il secondo e il terzo investono la corrispondenza del decisum rispetto alle conclusioni delle parti e la mancata valutazione degli effetti della disdetta.

Il Collegio richiama, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., i motivi già espressi con l’ordinanza n. 13189/2025 in controversia analoga.

Il passaggio centrale muove dal giudicato interno alla sentenza rescindente. Gli accertamenti di fatto su cui quella pronuncia si fonda non possono più essere rimessi in discussione. La Corte aveva evidenziato che l’accoglimento del quarto motivo aveva carattere assorbente, poiché gli ulteriori profili postulavano la validità della disdetta unilaterale avvenuta prima del termine finale, questione espressamente rimessa al giudice di rinvio.

Da quel passaggio deriva una duplice conseguenza. La sussistenza storica della disdetta, intervenuta prima della scadenza del termine di durata del CCNL, è fatto pacifico e non controverso. La questione che i giudici di rinvio dovevano risolvere atteneva proprio alla validità e all’efficacia di quella disdetta, perché il termine era stato qualificato come di durata e dunque di efficacia del contratto collettivo. Il mandato conferito dalla Corte imponeva di pronunciarsi su quel punto.

I motivi sono pertanto fondati per quanto di ragione. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per la decisione sulla validità della disdetta e sulle altre questioni oggetto dei motivi dichiarati assorbiti, alla luce delle deduzioni e prove già formulate dalle parti. Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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