Notifica per conoscenza e difetto di legitimatio ad causam dell’amministratore di fatto (Cass. civ. Sez. V n. 938 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Chi, convenuto in proprio con avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società e notificatigli per conoscenza, proponga impugnazione affermando di agire in nome proprio e non quale legale rappresentante o socio della società, difetta di legitimatio ad causam e non è legittimato a domandare l’annullamento degli atti impositivi riferiti a un soggetto diverso, rispetto al quale si è dichiarato estraneo. Il giudice di appello che, accogliendo il gravame, annulli l’atto sul presupposto della carenza della qualità di amministratore di fatto viola l’art. 81 cod. proc. civ., poiché la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso per difetto di legittimazione ad impugnare avrebbe dovuto essere confermata, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione proposta dal contribuente.

Il Fatto

A seguito di verifica fiscale e di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di una società due avvisi di accertamento, per gli anni 2007 e 2008, accertando maggiori redditi ai sensi dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973, con rideterminazione di IRES, IRAP e IVA. Gli atti venivano notificati per conoscenza a un soggetto ritenuto amministratore di fatto della società.

Questi impugnava gli avvisi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, eccependo la carenza della qualità di amministratore di fatto, già esclusa per altra annualità con sentenza passata in giudicato, e l’inesistenza della notificazione per cessazione della società. I ricorsi erano rigettati. In appello la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva i gravami del contribuente, annullando gli atti impositivi. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due ricorsi, poi riuniti.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte esamina l’eccezione di giudicato sollevata dal controricorrente. Questi sosteneva che, essendo stati proposti separatamente gli appelli avverso le medesime sentenze di primo grado, senza riunione, le pronunce non impugnate avessero formato un giudicato ostativo. La Corte richiama il principio secondo cui l’inosservanza dell’obbligo di riunione dei gravami contro la stessa sentenza non produce effetti quando le impugnazioni siano state chiamate alla stessa udienza e decise dallo stesso collegio con il medesimo relatore (Cass. n. 20514 del 2016; Cass. n. 33851 del 2022). La decisione di una delle impugnazioni non riunite non determina l’improcedibilità delle altre, salvo il formarsi del giudicato sulle questioni da esse investite.

Nel caso concreto, le sentenze non impugnate si limitavano a rigettare gli appelli dell’Ufficio, proposti in via cautelativa, mentre le decisioni gravate riguardavano l’accoglimento degli appelli del contribuente e l’annullamento degli atti impositivi. Sulla questione specifica della validità e legittimità di tali atti non si era dunque formato alcun giudicato. L’eccezione è respinta.

Nel merito, il primo motivo di entrambi i ricorsi è ritenuto fondato, con carattere assorbente. È pacifico che il contribuente abbia agito in proprio, e non quale legale rappresentante della società. Gli avvisi gli erano stati notificati per conoscenza, ma egli non ha mai speso il nome della società nelle impugnazioni. Erroneamente, quindi, la C.T.R. ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato il ricorso proprio sul presupposto del difetto di legittimazione ad impugnare, accogliendo l’appello e annullando l’atto sulla base dell’assenza della qualità di amministratore di fatto.

Tale carenza di qualità avrebbe dovuto condurre, al contrario, alla inammissibilità dell’appello del contribuente. Questi non era legittimato a far valere in nome proprio un diritto altrui ed era privo di legitimatio ad causam rispetto all’impugnativa degli avvisi emessi nei confronti della società. Conseguentemente la Corte accoglie il primo motivo, cassa le sentenze impugnate e, decidendo nel merito, dichiara inammissibili i ricorsi originari proposti in primo grado. I restanti motivi restano assorbiti; le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza, mentre quelle dei gradi di merito sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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