Sulla natura della compensazione delle spese nel giudizio tributario e sulla validità delle relate di notifica (Cass. civ. Sez. 5 n. 14695 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario, la compensazione delle spese di lite, disciplinata autonomamente dall’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, può essere disposta anche in favore della parte totalmente soccombente solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate e non possono essere illogiche o erronee, a pena di violazione di legge. La valutazione del giudice di merito in ordine alla validità delle notifiche, fondata sull’efficacia rappresentativa delle copie delle relate prodotte in giudizio, non è vincolata dall’eventuale disconoscimento della parte, potendo la conformità all’originale essere accertata anche attraverso presunzioni. Inammissibile il motivo di ricorso che, pur deducendo una violazione di legge, miri a una rivalutazione del ragionamento decisorio del giudice di merito.

Il Fatto

Il contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per il mancato pagamento dell’IMU per gli anni 2012 e 2013, eccependo la prescrizione e decadenza della pretesa nonché l’illegittimità degli interessi. L’Agenzia eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva; Roma Capitale chiedeva il rigetto del ricorso.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado respingeva il ricorso, mentre quella di secondo grado, accogliendo l’appello del contribuente, annullava la cartella per intervenuta prescrizione e decadenza, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rigettato il ricorso, esaminando i motivi in ordine logico.

Il secondo motivo, relativo alla dedotta violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. e degli artt. 2712 e 2719 c.c., è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato. In particolare, è inammissibile laddove mira a una rivalutazione del giudizio di merito sulla validità delle notifiche degli atti di accertamento, sulla base delle copie delle relate prodotte da Roma Capitale. La Corte ha precisato che il disconoscimento di una copia ex art. 2719 c.c., pur non richiedendo formule sacramentali, deve essere caratterizzato da precisione e inequivocità, e comunque non vincola il giudice, che può accertare la conformità all’originale anche mediante presunzioni.

Il primo motivo, concernente la compensazione delle spese di lite disposta nonostante la soccombenza totale di Roma Capitale, è stato ritenuto infondato. La Corte ha ricostruito il quadro normativo: l’art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992, novellato dal D.Lgs. n. 156/2015, ha introdotto nel processo tributario una disciplina autonoma della compensazione, richiedendo gravi ed eccezionali ragioni da motivare espressamente, in linea con la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018. Nel caso di specie, la CTR ha individuato tali ragioni nella novità della questione in materia di decadenza, in assenza di specifici precedenti di legittimità, con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria. Il ricorso è stato rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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