Notifica al difensore e adempimenti ex art 161 cod proc pen (Cass. pen. Sez. II n. 2633 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., anteriormente alla constatazione dell’impossibilità di eseguirla nel domicilio dichiarato o eletto dall’imputato, costituisce mera inversione cronologica degli adempimenti previsti dalla norma. Essa integra una irregolarità o, al più, un’invalidità sanata per il raggiungimento dello scopo ex artt. 183 e 184 cod. proc. pen., e non incide sulla regolare vocatio in iudicium, quando la constatazione dell’impossibilità intervenga immediatamente dopo. Il principio di offensività processuale, elaborato dalle Sezioni unite, impone di rapportare l’invalidità all’effettivo pregiudizio delle garanzie difensive, non alla sola difformità dell’atto rispetto al modello legale.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato in primo grado per ricettazione di capi di abbigliamento con marchi contraffatti, ritenuti di particolare tenuità, e per detenzione per la vendita dei medesimi beni. La Corte d’appello di Salerno aveva confermato la condanna con sentenza del 24.09.2024.

Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi: la nullità assoluta della notificazione del decreto di citazione in appello; l’integrazione in secondo grado della motivazione mancante sul reato di cui all’art. 474 cod. pen.; la qualificazione del fatto come acquisto di cose di sospetta provenienza ex art. 712 cod. pen.; il diniego della pena pecuniaria sostitutiva; il diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 7697 del 2017, che hanno ricondotto le nullità della notificazione incidenti sulla vocatio in iudicium all’omessa citazione dell’imputato. Le medesime Sezioni unite hanno però valorizzato il criterio del pregiudizio effettivo: perché sussista la nullità non basta un atto non conforme al tipo, occorrendo verificare se la violazione abbia realmente compromesso le garanzie presidiate.

Il Collegio ritiene superato il precedente di Sez. 6 n. 26498 del 2014, invocato dal ricorrente, che peraltro riguardava una notifica eseguita a domicilio diverso da quello eletto. Nel caso esaminato la notifica al difensore è stata eseguita il 03.07.2024 e la constatazione dell’impossibilità di notifica al domicilio è intervenuta il 08.07.2024. La mera inversione cronologica integra dunque una irregolarità sanata per il raggiungimento dello scopo.

Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che la mancanza assoluta di motivazione non figura tra i casi dell’art. 604 cod. proc. pen. che impongono al giudice di appello di dichiarare la nullità e trasmettere gli atti al primo giudice, potendo il giudice di appello redigere anche integralmente la motivazione mancante. Quanto alla contraffazione grossolana, l’art. 474 cod. pen. tutela la fede pubblica e configura un reato di pericolo, per il quale non occorre l’effettivo inganno dell’acquirente: è quindi logica l’esclusione della perizia richiesta.

Sul terzo motivo, la Corte conferma la consapevolezza dell’imputato desunta dalla mancanza di documentazione contabile e dal tentativo di occultamento della merce. L’accertata consapevolezza esclude la qualificazione ex art. 712 cod. pen.

Sul quarto motivo, il Collegio chiarisce che, dopo il d.lgs. n. 150/2022, l’art. 58 della legge n. 689 del 1981 impone di valutare i precedenti penali nella prospettiva dell’efficacia rieducativa della pena sostitutiva, non della meritevolezza del beneficio. Il diniego della pena pecuniaria sostitutiva è espressione di potere discrezionale non sindacabile. Sul quinto motivo, la Corte reputa sufficiente e non illogica l’esclusione della particolare tenuità fondata sul valore dei quarantaquattro articoli sequestrati. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *