Motivazione apparente sul diniego della sospensione condizionale in appello (Cass. pen. Sez. II n. 2632 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello, quando le parti abbiano sollecitato nelle conclusioni l’esercizio del potere-dovere di applicare d’ufficio i benefici di legge ai sensi dell’art. 597, comma 5, cod. proc. pen., è tenuto a motivare sul punto; l’omessa motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena integra violazione di legge e mancanza di motivazione, deducibili in cassazione. In tema di concorso nel delitto di detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti, la sola consapevolezza del collocamento della merce presso l’immobile non prova che il concorrente ne abbia la disponibilità, né che abbia ricevuto le borse, occorrendo elementi univoci sulla partecipazione alla condotta illecita. Il controllo di legittimità resta circoscritto ai vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non essendo sindacabile la persuasività delle prove.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Crotone, confermava la condanna di due imputati per ricettazione e detenzione per la vendita di borse e capi di abbigliamento con marchi contraffatti, rideterminando la pena unificata dal vincolo della continuazione.
Avverso tale decisione entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione. Il primo lamentava la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, nonché l’omessa motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena. Il secondo censurava la ricostruzione della propria posizione di concorrente e riproponeva identica doglianza sul beneficio.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama anzitutto l’orientamento consolidato sulla “doppia conforme”, secondo cui la sentenza di appello che si salda con quella di primo grado forma un unico corpo decisionale, e ribadisce che non sono deducibili censure attinenti alla persuasività o all’inadeguatezza della motivazione. Nel rigettare il primo motivo del primo ricorrente, la Corte osserva che la Corte territoriale ha fondato la consapevolezza dell’imputato sull’attività di vendita svolta dal terzo sul lungomare e sul tenore della conversazione intercettata, motivazione priva di contraddizioni o illogicità manifeste.
Il secondo motivo è invece fondato. Le Sezioni Unite n. 22533 del 2018 hanno chiarito che il mancato esercizio del potere-dovere di applicare d’ufficio i benefici di legge, non accompagnato da motivazione, è censurabile solo se l’espletamento sia stato sollecitato da una parte almeno nelle conclusioni di appello. Nel caso di specie l’imputato aveva chiesto nelle conclusioni scritte l’applicazione dei benefici di legge. La sentenza impugnata risulta priva di qualsiasi motivazione sul punto.
Quanto al secondo ricorrente, il primo motivo è fondato. La Corte rileva che il primo argomento della Corte territoriale poteva al più provare che l’imputato avesse acconsentito al collocamento delle borse, non che le stesse fossero nella sua disponibilità, restando in realtà nella disponibilità del coimputato e del terzo.
Il secondo argomento — la mancata reazione alla notizia del collocamento — è privo di capacità dimostrativa, non essendo univocamente riconducibile alla consapevolezza antecedente alla perquisizione. La stessa consapevolezza indicata dalla Corte territoriale è cosa diversa dalla partecipazione ipotizzata come alternativa.
Gli elementi valorizzati si rivelano perciò logicamente inidonei a comprovare che il secondo imputato avesse ricevuto le borse. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio nei suoi confronti, con assoluzione per non aver commesso i fatti; per il primo imputato l’annullamento è limitato al diniego del beneficio, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro, divenendo irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Nota della Redazione
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