Omessa notificazione del decreto di citazione: nullità assoluta non sanabile dal rito abbreviato (Cass. pen. Sez. IV n. 16639 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa notificazione del decreto di citazione a giudizio all’imputato, non essendo mai stata eseguita in alcuna forma, integra un’ipotesi di omessa citazione ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen., con conseguente nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. Tale nullità non è suscettibile di sanatoria per effetto della presenza in udienza del difensore munito di procura speciale, né per la dichiarazione di rinuncia alla notifica o ai termini, né per la richiesta di giudizio abbreviato, atteso che l’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. esclude espressamente le nullità assolute dall’effetto sanante. La nullità del decreto di citazione a giudizio invalida in via derivata le sentenze di merito.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, all’esito del giudizio abbreviato, aveva ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 7, comma 15, cod. strada, per aver esercitato l’attività di parcheggiatore abusivo, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed euro tremila di ammenda. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 14 ottobre 2025, aveva parzialmente riformato la decisione concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Avverso tale sentenza l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notificazione, mai recapitatogli. La difesa lamentava che la Corte territoriale aveva respinto l’eccezione con una motivazione errata, fondata sulla presunta regolare notifica presso il domiciliatario e sulla presunta rinuncia alla notifica da parte del nuovo difensore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo di ricorso fondato e assorbente delle ulteriori censure, incentrate sulla violazione di legge in punto di responsabilità e sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, la Corte ha ricordato che la nullità assoluta e insanabile di cui all’art. 179 cod. proc. pen. ricorre quando la notificazione della citazione sia stata omessa o, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato. Ha precisato che la notificazione eseguita presso un domicilio diverso da quello eletto non integra necessariamente un’ipotesi di omissione, ma costituisce una nullità di ordine generale a regime intermedio, sanabile ai sensi dell’art. 184 cod. proc. pen. qualora la parte compaia o rinunci a comparire.
Nel caso di specie, il collegio ha accertato, consultando direttamente il verbale di udienza — consultazione autorizzata stante la natura processuale del vizio dedotto — che la notifica del decreto di citazione era stata tentata senza esito presso la residenza dell’imputato e che nessuna notificazione era mai stata eseguita né al domicilio eletto né in altre forme. La produzione da parte del P.M. della dichiarazione di elezione di domicilio e dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari aveva lo scopo di agevolare la notifica, ma non poteva supplirvi.
La Corte ha quindi escluso che la presenza in udienza del difensore munito di procura speciale, la dichiarazione di rinuncia alla notifica e ai termini e la richiesta di giudizio abbreviato potessero configurare una sanatoria. Tali condotte possono assumere rilievo sul piano della conoscenza di fatto del procedimento e incidere sulle nullità a regime intermedio, ma non valgono a sostituire una notificazione mancante dell’atto introduttivo del giudizio. L’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., nel sancire che la richiesta di giudizio abbreviato determina la sanatoria delle nullità “sempre che non siano assolute”, conferma che il rito prescelto non può spiegare alcun effetto sanante rispetto all’omessa notificazione.
Conseguentemente, la nullità del decreto di citazione, destinata a invalidare in via derivata le due sentenze di merito, ha determinato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per il giudizio dinanzi a persona fisica diversa.
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Nota della Redazione
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