Notifica diretta a mezzo postale degli atti impositori e disciplina applicabile (Cass. civ. Sez. V n. 29246 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notifica degli atti impositori eseguita direttamente dagli enti impositori a mezzo del servizio postale è disciplinata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non dalle disposizioni della legge n. 890 del 1982, con la conseguenza che non è dovuta alcuna raccomandata informativa né la redazione di una relata di notifica. In tale ipotesi, che presuppone l’assenza di intermediazione dell’ufficiale giudiziario, la notifica si perfeziona con l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario, secondo la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo con la prova dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione. Non può, pertanto, dichiararsi la nullità dell’atto presupposto e, di riflesso, dell’ingiunzione di pagamento, sul solo rilievo della mancata spedizione della raccomandata informativa.
Il Fatto
Un Comune ricorre in cassazione, con un unico motivo, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello della contribuente, riformando la decisione di primo grado che aveva disatteso l’impugnazione di un’ingiunzione di pagamento. La pretesa riguarda la tassa sui rifiuti dovuta in relazione a un pregresso avviso di accertamento.
Il giudice del gravame aveva dichiarato la nullità dell’atto impugnato, sul presupposto che la notifica dell’atto presupposto fosse irrituale: omessa la consegna per irreperibilità del destinatario, non era stata fornita alcuna prova in ordine alla spedizione della raccomandata informativa, né nei confronti del legale rappresentante della persona giuridica né presso la sede della società. Il Comune censura tale statuizione deducendo la violazione dell’art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla premessa che plurime fonti abilitano gli enti impositori alla notifica diretta dei propri atti a mezzo del servizio postale, richiamando la legge n. 890 del 1982, art. 14, il d.l. n. 70 del 1988, art. 11, comma 3, il d.l. n. 261 del 1990, art. 3, commi 4 e 5, la legge n. 265 del 1999, art. 10, comma 1 e la legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 161. In tali evenienze la notifica va eseguita direttamente a mezzo posta, secondo la disciplina del relativo regolamento, e non presuppone l’intervento dell’ufficiale giudiziario né la stesura di una relazione ai sensi dell’art. 148 cod. proc. civ.
Il Collegio sottolinea come, in tema di notifica della cartella eseguita dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, la notifica si perfezioni con la ricezione del destinatario, senza necessità di apposita relata, essendo l’ufficiale postale a garantirne l’esecuzione. Nella specie, si ribadisce che trovano applicazione le norme sul servizio postale ordinario e non le disposizioni della legge n. 890 del 1982, né quelle dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, che presuppongono l’intervento di un agente della notificazione.
La Corte confuta altresì la lettura che il giudice del gravame ha dato di Cass. n. 2047 del 2016: da quella pronuncia non si ricava affatto la necessità dell’invio di una raccomandata informativa. Analogamente, da Cass. Sez. U. n. 10012 del 2021 nulla di difforme può trarsi, avendo le Sezioni Unite ribadito che la notifica diretta a mezzo posta da parte delle agenzie fiscali è espressamente consentita dalla legge, quale disposizione speciale che prevale su quelle generali. Viene richiamata anche la giurisprudenza costituzionale, che ha ritenuto la disciplina conforme al diritto di difesa del destinatario.
Il contesto argomentativo della sentenza impugnata risulta pertanto viziato da un’erronea lettura delle pronunce di legittimità. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente, con condanna alle spese secondo la soccombenza.
Nota della Redazione
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