Riduzione tecnica TARI graduata in base all’accordo conciliativo recepito in determina (Cass. civ. Sez. V n. 29243 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI, la riduzione tecnica di cui all’art. 1, comma 657, legge n. 147 del 2013 spetta ope legis per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur istituito e attivato nel perimetro comunale, non sia concretamente svolto in una zona di significativa estensione. La graduazione della percentuale di riduzione, in mancanza di esplicite indicazioni del regolamento comunale, è rimessa al giudice di merito, che può fondarla anche su un accordo conciliativo recepito in una determina comunale, valorizzando la continuità regolativa tra TARSU e TARI. Non è denunciabile in cassazione la motivazione che, pur sintetica, renda percepibili le ragioni della decisione: è apparente solo quella obiettivamente inidonea a far conoscere l’iter logico seguito. È inammissibile il motivo che, sotto veste di error iuris, solleciti un non consentito riesame degli accertamenti di fatto.

Il Fatto

Il Comune ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale, accogliendo per quanto di ragione il suo appello, ha determinato nella misura del 15% la tariffa TARI dovuta da una società per l’anno 2017. Il giudice del gravame aveva accertato che il servizio di raccolta rifiuti era svolto solo sulle strade di collegamento dell’area interportuale e non all’interno della stessa, di estensione pari a circa tre milioni di metri quadrati, dove il servizio era assicurato da un privato su incarico della società di gestione.

La CTR aveva inoltre valorizzato un accordo stragiudiziale tra l’ente impositore e la società di gestione, recepito in una determina comunale, da cui era stata desunta la percentuale del 15%, ritenendolo indicativo di un intento negoziale non ignorabile, anche in ragione della continuità normativa tra i due tributi. La società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., assumendo che la commisurazione tariffaria poggiasse su una motivazione apparente. La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 19881 del 2014 e n. 8053 del 2014: la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato sulla motivazione, denunciabile solo nell’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Nella specie la pronuncia impugnata ha reso esplicite le proprie rationes decidendi sia sul presupposto di applicabilità della riduzione tecnica, sia sul dato probatorio usato per commisurarla. Il motivo è quindi respinto.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1, comma 657, legge n. 147 del 2013, assumendo che il giudice avrebbe dovuto applicare il criterio legale della distanza dal punto di raccolta più vicino, anziché un vecchio accordo relativo a un diverso tributo. La Corte richiama la giurisprudenza consolidata, da Cass. n. 17334 del 2020 alle successive conformi, secondo cui le riduzioni tecniche spettano ope legis, a prescindere dalla previsione nel regolamento comunale e da una specifica domanda, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi.

La zona omessa non coincide con le usuali estensioni dei parchi residenziali o dei condomini privati, ed è irrilevante l’eventuale inadempimento del Comune, operando la riduzione per temperare l’imposizione e non a titolo risarcitorio o sanzionatorio. La percentuale va graduata tenendo conto della distanza dal punto di raccolta più vicino; in mancanza di indicazioni regolamentari e di una prova specifica dei presupposti per un’ulteriore graduazione, la TARI è dovuta nella misura del 40% della tariffa intera.

Nel caso concreto il giudice del gravame si è conformato a tali principi, facendo proprio il criterio di commisurazione dell’accordo recepito nella determina comunale e rilevando la continuità regolativa tra TARSU e TARI. Il ricorrente non ha illustrato il contenuto dell’accordo né ha addotto dati probatori che smentissero i presupposti della riduzione riconosciuta. La censura di error iuris finisce così per riproporre la quaestio facti, sollecitando un riesame degli accertamenti in fatto inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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