Comunione legale, rimborsi esigibili solo con lo scioglimento (Cass. civ. Sez. II n. 4879 del 23.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella comunione legale tra coniugi i rimborsi e le restituzioni delle somme prelevate da un coniuge non sono esigibili prima dello scioglimento della comunione, poiché sino a quel momento i beni comuni restano destinati al mantenimento della famiglia e nessun coniuge può rivendicare la disponibilità personale delle relative rendite. Verificatosi lo scioglimento, i beni cadono in comunione ordinaria e trova applicazione il regime degli artt. 191 e 192 cod. civ., con la conseguenza che ciascun coniuge può realizzare la propria quota, pari alla metà dei diritti già acquisiti e dei proventi non consumati. L’atto dispositivo che depaupera il patrimonio comune obbliga il coniuge a corrisponderne all’altro il valore pro quota determinato al momento dello scioglimento, salvo che dimostri che l’atto fu vantaggioso per la comunione o soddisfece una necessità della famiglia.

Il Fatto

Una ex coniuge conveniva in giudizio l’ex marito davanti al Tribunale per accertare l’entità della massa dei beni caduti in comunione legale e ottenerne la divisione. Espletata la consulenza tecnica, il Tribunale pronunciava una prima sentenza parziale che accertava la non comoda divisibilità in natura degli immobili, rigettava le domande di rimborso di entrambe le parti e rimetteva la causa in istruttoria; tale decisione passava in giudicato.

Con una seconda sentenza parziale il Tribunale dichiarava esecutivo il progetto di divisione, assegnava i lotti e rigettava la domanda dell’uomo di rimborso della somma pari al valore di titoli e depositi bancari incassati dall’ex coniuge. La Corte d’appello rigettava il gravame, confermando il rigetto e la condanna alle spese. Il soccombente proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione processuale: dichiara la nullità dell’atto di costituzione di nuovo difensore, depositato dopo la comunicazione della data dell’adunanza. Nel giudizio di cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l’art. 83, comma 3, cod. proc. civ. indica soltanto tali atti. Il collegio precisa che al giudizio non si applica la disciplina introdotta dalla legge n. 69 del 2009, la cui efficacia è limitata ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, e che la causa era iniziata in primo grado in epoca anteriore.

Sul merito, i primi quattro motivi sono esaminati unitariamente perché investono la medesima questione: l’esistenza del diritto della comunione alla restituzione di una somma da parte dell’ex coniuge. Il ricorrente contestava la formazione del giudicato interno e lamentava la violazione dei limiti della domanda e del principio dispositivo.

La Corte condivide solo in parte la premessa: la sentenza parziale richiamata si era limitata ad accertare la non comoda divisibilità degli immobili, sicché non era intervenuto alcun giudicato sulla pretesa restitutoria. Il nucleo del ragionamento è però diverso e assorbe le censure. La comunione legale, come affermato dalla Corte costituzionale n. 311 del 1988, è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente a oggetto i beni comuni. Tale natura permane sino allo scioglimento, quando i beni cadono in comunione ordinaria e si apre la fase di liquidazione.

Solo con lo scioglimento diviene esigibile l’obbligo di rimborso, salvo che sia stato richiesto anteriormente: la Corte richiama sul punto Cass. n. 18564 del 2004, oltre a Cass. n. 4351 del 2003, Cass. n. 2844 del 2001 e Cass. n. 6234 del 1998. L’atto dispositivo che depaupera il patrimonio comune obbliga a corrispondere il valore pro quota, salvo prova del vantaggio per la comunione o della necessità familiare. Nel caso concreto la Corte d’appello aveva accolto l’allegazione secondo cui le somme erano state impiegate, prima dello scioglimento, per le cure mediche della figlia, circostanza non contestata: il motivo è quindi respinto.

Quanto al quinto motivo, il ricorrente lamentava l’omesso esame della richiesta di attualizzazione del valore dell’immobile. La Corte conferma che la stima dei beni va compiuta con riferimento al valore venale al tempo della divisione, potendo derogarsi solo se si accerti la stasi del mercato o l’assenza di mutamenti di valore, con onere della parte di allegare il significativo mutamento intervenuto nel frattempo (Cass. n. 21632 del 2010, Cass. n. 29733 del 2017, Cass. n. 8286 del 2019). Nel ricorso nulla di ciò era dedotto. Il ricorso è pertanto respinto, con l’ulteriore conseguenza in tema di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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