Inammissibile il ricorso che chiede la rivisitazione delle prove (Cass. civ. Sez. I n. 33332 del 20.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, le censure che contestano la valutazione delle risultanze istruttorie, pur formalmente prospettate ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., si risolvono in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito, spettando al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere, tra le risultanze processuali, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti. Il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto è deducibile solo se il ricorrente alleghi specificamente le norme violate e raffronti il loro precetto con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata. La parte integralmente vittoriosa nel merito è priva di interesse a impugnare la sentenza; il suo ricorso incidentale, volto a contestare argomenti della motivazione, ha natura condizionata ed è assorbito dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale.
Il Fatto
Una società cooperativa, dopo aver ottenuto l’accoglimento di una domanda cautelare, ha introdotto il giudizio di merito nei confronti di un istituto bancario, chiedendo di accertare l’illegittimità della segnalazione a sofferenza alla Centrale dei Rischi e di condannare la banca al ritiro della segnalazione e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in una somma rilevante.
Il Tribunale ha respinto le domande. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 22 gennaio 2021, ha rigettato il gravame: ha accertato l’illegittimità della segnalazione, poiché il credito era risultato insussistente in altro giudizio, ma ha escluso che la società avesse assolto l’onere probatorio su danno e nesso causale. La società ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi; la banca ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi del ricorso principale, tutti volti a contestare la conclusione della corte territoriale secondo cui non era stata dimostrata l’esistenza del nesso causale tra l’illegittima appostazione a sofferenza e il congelamento, prima, e la perdita, poi, degli affidamenti bancari.
Il Collegio richiama la distinzione tra violazione di legge e falsa applicazione: la prima consiste nell’errata ricognizione della fattispecie astratta, la seconda nella sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente. La denuncia di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, alla luce delle risultanze di causa, si colloca invece al di fuori dell’ambito interpretativo della norma e attiene alla valutazione del giudice di merito.
Quanto all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, cioè la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa o incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
Nel merito, la corte d’appello ha fornito una giustificazione esauriente, non contraddittoria e coerente con il principio secondo cui evento di danno e pregiudizio risarcibile devono essere allegati e dimostrati, dovendosi escludere fattispecie di danno in re ipsa. Le deposizioni testimoniali sono state valutate e ritenute insufficienti; l’apprezzamento dell’attendibilità e della concludenza delle prove è riservato al giudice di merito. Quanto alla massima di esperienza sulla prassi bancaria, essa opera sul terreno della valutazione dei fatti e la sua utilizzazione è doverosa; in sede di legittimità si verifica solo che il giudizio probatorio non sia fondato su congetture prive di plausibilità.
Le censure, pertanto, si risolvono in un’inammissibile richiesta di riesame degli esiti istruttori: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un ulteriore grado di merito. Il ricorso principale è dichiarato inammissibile. Il ricorso incidentale della banca, parte integralmente vittoriosa sulle pretese risarcitorie e quindi priva di interesse, va qualificato come condizionato e resta assorbito. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.