Restituzione somme per sentenza riformata e solidarietà degli accipienti (Cass. civ. Sez. III n. 3207 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione di restituzione proposta ai sensi dell’art. 389 cod. proc. civ. dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione per le prestazioni eseguite in ottemperanza a sentenza poi annullata, l’obiettivo è il mero ripristino della condizione patrimoniale anteriore all’ottemperanza, a prescindere dal rapporto sostanziale sotteso. La restituzione deve essere conformata all’essere del pagamento, cioè alle modalità con cui è stato compiuto, non al dover essere di esso. Ne consegue che un pagamento unico e indifferenziato, eseguito in favore di più aventi diritto considerati come parte unica plurisoggettiva, genera a carico degli accipienti un’obbligazione restitutoria di contenuto speculare, unitaria e quindi solidale, non potendosi frazionare in sede di ripetizione una prestazione non frazionata al momento del pagamento. La mancata impugnazione di uno dei coobbligati solidali non priva gli altri dell’interesse a ricorrere, poiché l’obbligazione solidale dà luogo a rapporti distinti, ancorché connessi, suscettibili di scissione processuale.
Il Fatto
Il Tribunale di Larino, con sentenza del 2006, aveva condannato un Comune al risarcimento dei danni patiti da tre congiunti in conseguenza del decesso di un prossimo familiare. In parziale riforma, la Corte d’appello di Campobasso aveva elevato le somme dovute. Il Comune aveva eseguito i pagamenti: parte mediante assegni cointestati a tutti i beneficiari, parte mediante bonifico su conto intestato a uno solo di essi, delegato dagli altri.
Con successiva pronuncia di legittimità la sentenza d’appello venne cassata e le domande risarcitorie rigettate nel merito. Il Comune agì allora in via monitoria ex art. 389 cod. proc. civ. per ottenere la restituzione di quanto pagato. La Corte d’appello emise decreto ingiuntivo per oltre 376.000 euro, poi rideterminati in circa 368.000 euro con vincolo di solidarietà tra gli ingiunti. Uno dei beneficiari propose opposizione e, respinta la stessa, ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale. L’obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un’unica prestazione, dà luogo non a un rapporto unico e inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, ancorché connessi. È dunque sempre possibile la scissione del rapporto processuale. La mancata impugnazione di un coobbligato comporta il passaggio in giudicato della pronuncia nei suoi soli confronti, restando insensibile alla eventuale riforma delle decisioni inerenti agli altri.
Nel merito, i motivi sono scrutinati congiuntamente. Risultano inammissibili le censure dirette a contestare la riferibilità del pagamento mediante bonifico ai tre aventi diritto, poiché mirano a confutare un accertamento di carattere tipicamente fattuale, il cui esame presuppone la valutazione delle emergenze istruttorie, estranea al giudizio di legittimità.
Non conforme a diritto è invece la tesi dell’insussistenza della solidarietà passiva. L’art. 336 cod. proc. civ. comporta che, con la pubblicazione della sentenza di riforma, venga meno l’efficacia degli atti di esecuzione della stessa, con obbligo di restituzione. L’azione ex art. 389 cod. proc. civ. non è riconducibile allo schema della ripetizione d’indebito, perché si collega a un’esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore e prescinde dall’esistenza del rapporto sostanziale.
Elemento caratterizzante della solidarietà ex art. 1292 cod. civ. è l’unicità della prestazione dovuta, non l’unicità della fonte. La Corte richiama il principio per cui, quando la parte soccombente dia esecuzione a una sentenza traendo un assegno all’ordine di più persone, in caso di riforma tutti gli intestatari sono tenuti in solido alla restituzione (Cass. 13/07/2010, n. 16391).
Nella specie, il Comune aveva effettuato un pagamento unico e indifferenziato, senza distinzione di quote, in favore degli aventi titolo considerati come parte unica plurisoggettiva. Un adempimento di tal fatta ha generato a carico degli accipienti un’obbligazione restitutoria di contenuto speculare: un pagamento unitario, divenuto privo di giustificazione, non può che essere neutralizzato con una restituzione unitaria e indifferenziata, quindi solidale. Il ricorso principale è rigettato, assorbito l’incidentale condizionato.
Nota della Redazione
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