Notifica non eseguita per scelta del ricorrente ed estinzione del giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 119 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi pensionistici davanti alla Corte dei conti, la mancata notificazione del ricorso all’amministrazione per volontà del ricorrente integra una fattispecie equiparabile alla mancata esecuzione dell’ordine di rinnovazione della notificazione di cui all’art. 155, comma 10, cod. giust. cont. Ne consegue la cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell’art. 111, comma 4, cod. giust. cont., operante di diritto e rilevabile anche d’ufficio. La ratio risiede nell’identità sostanziale delle due ipotesi: in entrambe la controparte non viene chiamata in giudizio per scelta della parte ricorrente, con notificazione non nulla ma inesistente. L’estinzione va dichiarata con sentenza, restando escluso ogni provvedimento sulle spese quando l’ente non è stato chiamato in giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, militare cessato dal servizio nell’Esercito, titolare di trattamento pensionistico con sistema misto, ha adito la Corte dei conti per ottenere il ricalcolo della pensione mediante l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973 per il personale militare. L’INPS, secondo la prospettazione, avrebbe omesso l’applicazione di tale aliquota nonostante l’apposita istanza di ricalcolo.

Il ricorso è stato depositato nel novembre 2020. All’udienza del 20 febbraio 2024 nessuno è comparso. L’INPS non si è costituito e non risulta documentata la sua intimazione. La causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il giudice monocratico rileva anzitutto un difetto di instaurazione del contraddittorio. Nel giudizio pensionistico non risulta effettuata la notificazione del ricorso all’amministrazione, né emerge una volontà di provvedervi.

Il Collegio richiama la disciplina dell’art. 155 cod. giust. cont. Il comma 3 impone al ricorrente di notificare all’amministrazione il decreto di fissazione di udienza unitamente al ricorso depositato, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Il comma 8 prevede che, se la parte non si costituisce e il giudice rileva un vizio che importa nullità della notificazione, questi fissi nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione, con salvezza da ogni decadenza. Il comma 10 stabilisce che, se l’ordine di rinnovazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue ai sensi dell’art. 111; quest’ultimo, al comma 4, dispone che l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza.

Il passaggio decisivo è l’estensione analogica del comma 10 alla fattispecie della notificazione mai eseguita. La Corte osserva che la mancata esecuzione dell’ordine di rinnovazione e il mancato assolvimento dell’onere di notificazione del comma 3 sono accomunati da un dato sostanziale: in entrambi i casi la controparte non viene chiamata in giudizio per scelta del ricorrente. Le due disposizioni condividono inoltre che la notifica non è nulla, ma inesistente, ossia non effettuata per volontà della parte.

Su questa base il giudice ritiene applicabile per analogia il comma 10 e ordina la cancellazione della causa dal ruolo, dichiarando l’estinzione del processo. A sostegno richiama due precedenti di sezioni regionali: sez. Friuli Venezia Giulia n. 30/2020 e sez. Sicilia n. 922/2019. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, poiché l’ente previdenziale non è stato chiamato in giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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