Notifica parziale sentenza fallimento e decorrenza termine breve reclamo (Cass. civ. Sez. I n. 13362 del 15.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In difetto di un’espressa comminatoria di legge, la nullità della notificazione della sentenza dichiarativa di fallimento effettuata mediante consegna di una copia incompleta può essere affermata, al fine di escludere il decorso del termine breve di impugnazione, solo se il destinatario deduca e dimostri che tale incompletezza gli abbia precluso la compiuta conoscenza dell’atto, incidendo negativamente sul pieno esercizio della facoltà di impugnativa. Il vizio attiene al procedimento notificatorio, non all’atto, ed è suscettibile di sanatoria ex tunc. La condanna personale del rappresentante ex art. 94 c.p.c. postula gravi motivi, da enunciarsi in modo specifico. Il reclamo ex art. 18 l.fall. appartiene al genus impugnazione, con conseguente applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02.
Il Fatto
La cancelleria fallimentare notificava alla società una sentenza dichiarativa di fallimento composta di tre pagine e priva della seconda, contenente le ragioni della declaratoria, unitamente al decreto di inammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale. La copia integrale era poi consegnata all’amministratrice e rinotificata dalla cancelleria.
La società proponeva reclamo oltre i trenta giorni dalla prima notificazione, chiedendo la revoca del decreto e della sentenza. La Corte d’appello lo dichiarava inammissibile per tardività, escludendo che l’incompletezza avesse inciso sul diritto di difesa, e condannava in solido la legale rappresentante alle spese ai sensi dell’art. 94 c.p.c. Avverso tale decisione i soccombenti propongono ricorso per cassazione in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal consolidato orientamento secondo cui, in difetto di espressa comminatoria, la nullità della notificazione della sentenza mediante copia incompleta rileva solo se il destinatario provi che l’incompletezza gli ha precluso la piena conoscenza dell’atto, menomando la facoltà di impugnativa (Cass. Sez. U, 391/1989, 2081/1995). Il vizio riguarda il procedimento notificatorio, non l’atto, con possibilità di sanatoria ex tunc.
Applicando tali principi, la Corte rileva che non vi era dubbio che il documento fosse proprio la sentenza di fallimento, notificata ai fini dell’eventuale reclamo. La corte territoriale ha accertato, con motivazione superiore al minimo costituzionale, che la mancanza di una pagina non aveva precluso la compiuta conoscenza dell’atto.
I giudici di merito hanno valorizzato il fatto che i motivi del reclamo vertevano in via esclusiva sulle ragioni del decreto di inammissibilità, senza alcun cenno all’erroneità degli argomenti contenuti nella pagina mancante, benché la società fosse già pienamente informata del contenuto integrale all’atto della proposizione. Di qui l’accertamento, non censurabile in sede di legittimità, che l’irregolarità della prima notificazione non compromise il diritto di difesa. Il primo motivo è pertanto inammissibile.
Quanto alla condanna della rappresentante, la Corte ribadisce che l’art. 94 c.p.c. postula gravi motivi, quali la trasgressione del dovere di lealtà o la mancanza della normale prudenza. La motivazione della corte territoriale è congrua e non integra alcuno dei vizi che rendono la motivazione sindacabile in legittimità (Cass. Sez. U, 8053/2014); il secondo motivo è quindi inammissibile perché attinge al merito.
Infine, il reclamo ex art. 18 l.fall. appartiene al genus impugnazione, poiché deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto e le relative conclusioni: è dunque applicabile l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, restando irrilevante la sua non piena assimilabilità all’appello. Il terzo motivo è infondato. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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