Valutazione del materiale probatorio e ricorso per cassazione inammissibile (Cass. civ. Sez. I n. 13365 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione le censure che contestano la valutazione del materiale probatorio e mirano a una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito sono inammissibili, perché attengono al merito della controversia e non integrano la violazione di legge deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Analogamente è inammissibile, per difetto di autosufficienza, il ricorso che fondi la censura sul contenuto di un atto senza riprodurlo nel ricorso medesimo. La qualificazione della doglianza come omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non ne determina l’ammissibilità quando il documento sia stato comunque esaminato dal giudice di appello.

Il Fatto

Una società specializzata nella rimozione, nel trasporto e nella custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo convenne in giudizio il Comune per ottenere il pagamento delle indennità di custodia relative a numerosi veicoli ricevuti in custodia e poi alienati o rottamati. Il Comune aveva riconosciuto con una propria determina un importo complessivo a titolo di spese di custodia, corrispondendo poi solo una parte della somma.

Il Tribunale, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, accolse l’opposizione e revocò il decreto. La Corte d’Appello rigettò il gravame, riformando in parte le motivazioni di primo grado e rilevando che la custode non aveva fornito elementi idonei a quantificare il proprio credito. La società propose allora ricorso per cassazione, affidato a due motivi, mentre il Comune resistette con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, per la connessione delle questioni. Con il primo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di alcune disposizioni del d.P.R. n. 571/1982, in relazione all’art. 2697 cod. civ., sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel ritenere non provato il quantum della pretesa creditoria e che la mancata emanazione delle tariffe prefettizie non potesse far ricadere sul custode un onere probatorio impossibile.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione delle stesse norme e degli artt. 2041 e 2042 cod. civ., dolendosi del rigetto della domanda di arricchimento senza causa proposta in via subordinata, e assume che l’unica prova richiesta all’attore sarebbe quella dell’impoverimento, dell’arricchimento e dell’assenza di giustificazione dello spostamento patrimoniale.

La Corte rileva che le censure con cui si contesta l’erronea valutazione del materiale probatorio si configurano come censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e, in sostanza, una diversa interpretazione della determina comunale, senza che sia stata invocata la violazione delle norme sull’interpretazione contrattuale. Esse sono pertanto inammissibili.

La Corte aggiunge che, anche volendo riqualificare la doglianza come omesso esame di fatto decisivo, il ricorso resterebbe inammissibile. Dalla sentenza impugnata emerge infatti che la Corte d’Appello aveva esaminato la determina, ritenendola irrilevante ai fini della quantificazione dell’indennità. In ogni caso, il ricorso è privo di autosufficienza, perché meramente assertivo e non riproduce il contenuto del documento su cui si fonda, se non attraverso la propria personale lettura.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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