Frazioni di anno e requisito contributivo pensionistico: computo in decimali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 851 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione di anzianità per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione commercianti, il requisito della somma tra anzianità anagrafica e anzianità contributiva previsto dalla Tabella B allegata alla legge n. 247/2007 va determinato ragguagliando le frazioni di anno in decimali di anno e sommando il risultato all’anzianità contributiva. La Tabella B, che indica i requisiti minimi in anni di contribuzione e in anni di età anagrafica, non contiene alcun riferimento ai mesi. Il silenzio del legislatore non consente all’interprete di valorizzare il tempo trascorso dall’ultimo compimento dell’età anagrafica in ragione di 0,5 per semestre, dovendosi applicare il principio ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit. Il ragguaglio in decimali di anno, calcolato sul numero dei giorni di vita diviso per 365, risulta più favorevole agli assicurati rispetto al computo per mesi.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva condannato l’INPS a corrispondere a un lavoratore autonomo la pensione di anzianità con decorrenza dal 1°.7.2011, invece che dal 1°.1.2012 riconosciutagli in via amministrativa. I giudici di merito avevano ritenuto che i sei mesi trascorsi dal 31.12.2009 andassero computati in ragione di 0,5, reputando così integrato il coefficiente di 96 richiesto per il conseguimento della prestazione.

Avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura. Il lavoratore è rimasto intimato. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo, l’INPS denuncia violazione dell’art. 1, commi 1-2, legge n. 247/2007 e dell’art. 1, comma 6, lett. c), legge n. 243/2004, per avere la Corte di merito stabilito che le frazioni di anno incidono sulla quota numerica computando 0,5 per ogni semestre, invece che ragguagliare le frazioni di anno in decimali di anno e sommare il risultato all’anzianità contributiva.

La Suprema Corte ritiene la doglianza fondata. La Tabella B allegata alla legge n. 247/2007, nel prevedere che, per il periodo dall’1.7.2010 al 31.12.2010, la somma di età anagrafica e contributiva utile a conseguire la pensione di anzianità per i lavoratori autonomi debba essere pari a 96, indica espressamente i requisiti minimi in 35 anni di contribuzione e 60 anni di età anagrafica, senza alcun riferimento ai mesi.

Il Collegio osserva che, in assenza di un preciso riferimento ai mesi — come invece previsto dall’art. 24, d.l. n. 201/2011, conv. con legge n. 214/2011 —, non è consentito all’interprete valorizzare il tempo trascorso dalla data dell’ultimo compimento dell’età anagrafica ragguagliandolo a mesi e non a giorni. Al silenzio del legislatore va attribuito il significato secondo cui ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit, come già affermato da Cass. n. 12649 del 2023, sulla scorta di Cass. nn. 1867 del 1982, 1248 del 1984, 5085 del 1991 e 20898 del 2007.

Né induce a diverse conclusioni il rilievo della sentenza impugnata secondo cui il riferimento ai giorni determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra chi matura il diritto nel primo o nel secondo semestre dell’anno per la presenza di anni bisestili. Il ragguaglio delle frazioni di anno in decimali di anno, effettuato contando tutti i giorni di vita trascorsi dalla nascita fino alla data di verifica del requisito anagrafico e dividendo il risultato per 365, costituisce infatti una modalità di computo più favorevole agli assicurati, potendo il risultato più elevato essere raggiunto equiparando a 365 anche gli anni bisestili, che contano 366 giorni.

Non essendosi i giudici territoriali attenuti a tale principio, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

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