Notifica PEC da indirizzo non registrato e motivazione cartella ex art 36-bis (Cass. civ. Sez. V n. 28328 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notifica di un atto impositivo a mezzo PEC proveniente da un indirizzo non iscritto nei pubblici registri non è nulla ove abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza incertezza sulla provenienza e sull’oggetto dell’atto: la maggiore rigidità formale delle notifiche digitali riguarda l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, non quello del mittente. Nel giudizio di impugnazione della cartella emessa per controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, spetta al contribuente, che conserva la disponibilità delle dichiarazioni presentate, eccepire e dimostrare il fatto impeditivo o modificativo della pretesa. L’obbligo di motivazione è assolto mediante il richiamo alla dichiarazione da cui deriva il debito, essendo il criterio di liquidazione degli interessi predeterminato dalla legge. È inammissibile il motivo che, sotto l’apparente vizio di legge o di motivazione, miri a una rivalutazione del materiale probatorio.

Il Fatto

Una società contribuente riceveva una cartella di pagamento relativa a IRAP per l’anno 2014, emessa a seguito di controllo automatizzato. La società impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, deducendo la nullità per vizio di motivazione, l’invalidità della notifica eseguita a mezzo PEC senza estensione del file p7m e il mancato riconoscimento del maggior credito dichiarato.

La CTP rigettava il ricorso, ritenendo la nullità della notifica sanata per raggiungimento dello scopo, insussistente il deficit motivazionale e tardiva la dichiarazione integrativa del 2015. La CTR della Campania confermava la decisione. La società proponeva allora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso e l’agente della riscossione restava intimato.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente censurava il diniego della spettanza del credito IRAP, sostenendo di aver provato la pretesa mediante dichiarazioni integrative. Il motivo è inammissibile: la Corte ricorda che il contribuente deve dimostrare il fatto estintivo della pretesa che egli stesso ha inizialmente confermato con la propria dichiarazione, prova che il giudice d’appello ha ritenuto non raggiunta. Il mezzo tende in realtà a una diversa valutazione del materiale probatorio, preclusa in legittimità.

Con il secondo motivo la società denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ricostruisce l’ambito dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. e ribadisce che è censurabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza. Non sono fatti storici le argomentazioni difensive né le mere ipotesi alternative. In presenza di doppia conforme, la ricorrente doveva indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità: onere non assolto.

Con il terzo motivo si deduceva l’inesistenza della notifica, eseguita da indirizzo PEC non inserito nell’elenco IPA. Il motivo è infondato. La notifica da indirizzo non presente nei pubblici registri non è nulla ove abbia prodotto la conoscenza dell’atto e il raggiungimento dello scopo legale; una maggiore rigidità formale è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario. Il principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 15979 del 2022, è applicabile anche in ambito tributario.

Con il quarto motivo la contribuente contestava la motivazione sugli interessi e sulle sanzioni. Il motivo è inammissibile, non avendo la ricorrente riprodotto nel ricorso il contenuto della cartella, e comunque infondato: nella specie la CTR ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, in caso di controllo automatizzato, l’onere motivazionale è assolto con il richiamo alla dichiarazione, essendo il criterio di liquidazione degli interessi predeterminato dalla legge. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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