Revocatoria ordinaria: scientia damni del terzo provata per presunzioni (Cass. civ. Sez. III n. 28331 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie e, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo acquirente, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato. In caso di vendita contestuale di plurimi beni facenti capo al medesimo debitore, la consapevolezza dell’eventus damni e la scientia damni del disponente e del terzo possono desumersi presuntivamente dal carattere lesivo dell’atto per la garanzia patrimoniale generica. Grava sul debitore l’onere di dimostrare che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare le ragioni del creditore.
Il Fatto
La banca creditrice conveniva in giudizio davanti al Tribunale i debitori principali e i garanti, deducendo un credito derivante dal saldo passivo di un conto corrente e di un conto anticipi, assistito da fideiussioni omnibus. I garanti, con scrittura privata prima e con atto pubblico poi, avevano trasferito a una società due immobili, unico loro patrimonio. La banca chiedeva dichiararsi la nullità per simulazione assoluta, o comunque l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., degli atti dispositivi.
Il Tribunale respingeva entrambe le domande. La Corte d’appello, in parziale riforma, dichiarava inefficace la compravendita nei confronti della banca e del suo successore a titolo particolare, cessionario del credito nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione. La società acquirente proponeva ricorso per cassazione con due motivi; i garanti proponevano ricorso incidentale. La questione approda in legittimità sul corretto impiego degli indici presuntivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via pregiudiziale un profilo di validità della procura. Il ricorso è validamente sottoscritto anche da uno soltanto dei difensori muniti di procura quando il ministero sia affidato senza volontà di esigere l’espletamento congiunto, perché ai sensi dell’art. 1716 cod. civ., in caso di coesistenza di più mandati con lo stesso oggetto, ciascun mandatario è abilitato al compimento dell’atto se la delega non richieda l’azione congiunta (Sez. 3 n. 15478 dell’11.06.2008).
Nel merito, il primo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale, sovrapponibili, sono infondati. La Corte territoriale si è inserita nel condivisibile orientamento per cui, quando l’atto è successivo al sorgere del credito, unica condizione è la conoscenza del pregiudizio in capo al debitore e, per gli atti a titolo oneroso, l’analoga consapevolezza del terzo, provabile per presunzioni (Cass. n. 8824 del 31.03.2021).
Il giudice di merito ha correttamente collocato l’atto dispositivo dopo l’insorgenza del debito: la fideiussione risaliva al 09.06.2008, la compravendita al 28.07.2010. Da tale premessa ha tratto le conseguenze applicando la giurisprudenza consolidata e valutando plurimi elementi indiziari, non sindacabili in sede di legittimità.
La Corte condivide il percorso presuntivo: nella vendita contestuale di più beni facenti capo al medesimo debitore si presumono la consapevolezza del vulnus alla garanzia patrimoniale generica e la scientia damni del disponente, quando l’atto sia successivo al sorgere del credito. Nella specie i venditori avevano trasferito le uniche due unità immobiliari del loro patrimonio. Spettava quindi ai debitori dimostrare che il patrimonio residuo bastasse ampiamente a soddisfare il creditore (Cass. n. 16221/2019), prova non offerta.
Quanto alla consapevolezza del terzo acquirente, è sufficiente la conoscenza generica del pregiudizio, desunta da elementi fattuali non rivalutabili in Cassazione. I motivi sollecitano in realtà un riesame del merito e sono perciò inammissibili sotto tale profilo. Il secondo motivo del ricorso principale è dichiarato inammissibile per difetto di interesse, essendo stato formalmente rinunciato. I ricorsi sono rigettati, con compensazione delle spese tra le parti ricorrenti e condanna solidale alle spese in favore della controricorrente.
Nota della Redazione
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