Notifica PEC via IPA e valore di trasformazione aree edificabili (Cass. civ. Sez. V n. 14752 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione alle pubbliche amministrazioni in materia civile, ove il destinatario non abbia comunicato il proprio indirizzo PEC nel Registro PP.AA. di cui all’art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, è validamente effettuata al domicilio digitale indicato nel registro IPA, secondo la disciplina introdotta dall’art. 28, comma 1, lett. c), d.l. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020. La parte che eccepisce l’invalidità della notifica eseguita via IPA ha l’onere di allegare e provare che l’ente non aveva comunicato la propria PEC nel Registro PP.AA. Nel processo tributario, il valore venale in comune commercio delle aree edificabili è determinato secondo i parametri tassativi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992; a tale norma è riconducibile il metodo di trasformazione, che stima l’area per differenza tra il valore dell’edificato e i costi di edificazione.
Il Fatto
Una società contribuente impugna un avviso di accertamento IMU per l’anno 2012 emesso da un ente locale. La Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso; la Commissione tributaria regionale respinge l’appello dell’ente impositore. L’ente locale propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, e la società resiste con controricorso.
La controricorrente eccepisce preliminarmente il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, notificata all’ente a indirizzo PEC tratto dal registro IPA, e deduce un giudicato esterno correlato a una precedente pronuncia della medesima Commissione tributaria regionale.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge le due eccezioni pregiudiziali. Quanto alla prima, richiamando una propria pronuncia del 2021, osserva che la modifica normativa introdotta dall’art. 28, comma 1, lett. c), d.l. n. 76/2020 consente di attingere il domicilio digitale dal registro IPA quando l’amministrazione non abbia indicato il proprio indirizzo PEC nel Registro PP.AA. La modifica si applica alle notificazioni successive alla sua entrata in vigore.
La controricorrente, tuttavia, non ha allegato né provato tale presupposto, omettendo di attestare che l’indirizzo era stato estratto dall’IPA perché assente nel Registro PP.AA. Trattandosi di notifica nulla, il passaggio in giudicato va escluso, poiché in mancanza di regolare notificazione della sentenza impugnata non decorre il termine breve per impugnare.
Quanto al giudicato esterno, la Corte richiama il principio già affermato tra le stesse parti in tema di efficacia ultrattiva della sentenza: l’accertamento su un punto fondamentale comune ai due giudizi preclude il riesame, anche se il successivo giudizio ha finalità diverse. Tale efficacia non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio di autonomia dei periodi d’imposta, che riguarda i fatti variabili da periodo a periodo e non gli elementi costitutivi a carattere tendenzialmente permanente.
Nel caso concreto, la pronuncia precedente aveva accertato un valore ritenuto inidoneo a fondare la base imponibile per il 2009. Poiché il valore venale in comune commercio delle aree edificabili varia con i diversi periodi d’imposta, esso non integra un elemento a carattere permanente e non giustifica il giudicato esterno invocato.
Nel merito, il primo motivo è respinto: la sentenza impugnata esplicita la propria ratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico-giuridico. Il secondo motivo è accolto: la Commissione tributaria regionale ha erroneamente ritenuto il valore di trasformazione in contrasto con l’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992. I parametri di tale norma sono tassativi e ad essa è riconducibile il metodo analitico-ricostruttivo del valore di trasformazione, incentrato sulla differenza tra valore dell’edificato e costi di edificazione. Il giudice tributario, ove ritenga invalido l’avviso per motivi sostanziali, deve esaminare nel merito la pretesa impositiva con valutazione sostitutiva. La Corte cassa la sentenza e rinvia in diversa composizione.
Nota della Redazione
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