Opposizione al passivo: la riserva generica non impone l’acquisizione dei documenti (Cass. civ. Sez. I n. 11261 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo l’opponente non è tenuto a depositare ex novo i documenti già allegati alla domanda di ammissione, purché nel ricorso introduttivo li abbia indicati con richiamo specifico e per relationem a quelli prodotti davanti al giudice delegato, formulando contestuale istanza di acquisizione. In tale ipotesi il tribunale deve disporre l’acquisizione dei documenti, che si considerano parte del fascicolo d’ufficio informatico. La regola non opera quando il richiamo sia generico: la mera riserva di produzione dell’intero fascicolo della fase di verifica non integra l’onere di specifica indicazione e non impone al giudice alcuna acquisizione d’ufficio.

Il Fatto

Un professionista chiede l’ammissione al passivo del fallimento di una società per un credito complessivo di oltre 275.000 euro, comprensivo di rimborso forfettario, IVA e contributo, in collocazione privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis n. 2 c.c., a titolo di compensi per l’attività professionale svolta in favore della società poi fallita.

Il giudice delegato, aderendo alle conclusioni del curatore, ammette il credito per una somma inferiore, applicando i minimi tariffari anziché i valori medi indicati nella scrittura di conferimento dell’incarico, ritenuta non opponibile al fallimento perché priva di data certa. Il Tribunale rigetta l’opposizione del professionista e dichiara inammissibile la prova testimoniale dedotta per dimostrare l’anteriorità della scrittura; esclude inoltre l’acquisizione dei documenti contenuti nel fascicolo della fase di verifica, non essendo stati specificamente indicati.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si articola in cinque motivi, esaminati in parte congiuntamente in quanto convergenti sulla medesima questione dell’acquisizione della documentazione depositata nel giudizio di accertamento dello stato passivo.

La Corte ricorda che regola del procedimento di opposizione è il principio dispositivo: chi si afferma creditore e ha visto respingere la domanda ex art. 93 l. fall. deve, in primo luogo, depositare nuovamente i documenti già prodotti davanti al giudice delegato, in applicazione dell’art. 93, comma 6, l. fall. Tuttavia non sussiste l’onere di versare ex novo gli atti già allegati alla domanda di ammissione quando l’opponente abbia indicato nel ricorso i documenti di cui intende avvalersi, facendo riferimento per relationem a quelli depositati nella fase di verifica, con formula non di stile e contestuale istanza di acquisizione.

In tal caso il tribunale deve disporre l’acquisizione dei documenti, trasmessi dal creditore al curatore tramite posta elettronica certificata e da questi inviati alla cancelleria del giudice delegato, che entrano così a far parte del fascicolo d’ufficio informatico ai sensi del D.M. n. 44 del 2011, art. 9, comma 1. Il principio è ribadito anche nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, dove l’opponente deve soltanto menzionare in termini specifici i documenti già prodotti davanti al commissario liquidatore.

Nel caso concreto il decreto impugnato ha fatto buon governo di tali principi, avendo accertato che l’opponente non aveva fornito alcuna specifica indicazione del contenuto dei documenti depositati nella fase di accertamento, limitandosi a una generica riserva di produzione dell’intero fascicolo. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente trascritto i capitoli di prova, indicato i testi e le ragioni della loro qualificazione, né allegato la prova della tempestività dell’istanza istruttoria; il terzo motivo non supera il vaglio di ammissibilità, non emergendo quale questione rilevabile d’ufficio il Tribunale avrebbe dovuto sottoporre alle parti. Il ricorso è quindi rigettato, con conseguente debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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