Notifica diretta a mezzo posta e decadenza dalle eccezioni non riproposte in (Cass. civ. Sez. V n. 5104 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, quando l’appello è notificato direttamente a mezzo servizio postale ai sensi dell’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, si applicano le norme del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982. Non è pertanto necessario che l’agente postale identifichi il consegnatario del plico, rinvenuto nella sede di studio professionale e legato al destinatario da una qualificata relazione di collaborazione, né che sia inviata la raccomandata informativa. La presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 56 d.lgs. n. 546/1992, opera anche nei confronti dell’appellato contumace, con la conseguenza che le domande ed eccezioni non esaminate in primo grado e non riproposte in appello si intendono rinunciate e non sono riesaminabili, in coerenza con il carattere devolutivo del gravame e il principio di parità delle parti.

Il Fatto

Una società impugna una sentenza della Commissione tributaria regionale proponendo ricorso per cassazione con quattro motivi. La contribuente non si era costituita nel giudizio di secondo grado e aveva contestato la validità della notifica dell’atto di appello, eseguita dall’Amministrazione per mezzo del servizio postale con consegna a un addetto alla casa presso lo studio dei difensori, senza invio della raccomandata informativa. Con gli altri motivi la ricorrente censurava la mancata pronuncia della Commissione regionale su eccezioni non esaminate in primo grado e assorbite, nonché la valutazione dei criteri di determinazione del valore del bene e la sufficienza della motivazione dell’avviso di accertamento.

La Corte, dopo aver disposto l’acquisizione del fascicolo di ufficio, rigetta il ricorso.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Suprema Corte ricostruisce in fatto che la notifica dell’appello era stata eseguita dall’Amministrazione tramite servizio postale diretto, come consentito dall’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992. Ricevono quindi applicazione le norme del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982, né l’art. 139, quarto comma, cod. proc. civ.

Non era quindi necessaria l’identificazione del soggetto cui il plico era stato consegnato, essendo sufficiente il rinvenimento, nella sede dello studio professionale, di un soggetto legato al destinatario da una qualificata relazione di collaborazione. La dichiarazione dell’agente postale fa piena prova fino a querela di falso e fonda la presunzione di effettiva trasmissione dell’atto.

Sotto il secondo profilo, la Corte ribadisce il consolidato orientamento secondo cui, quando la notifica avvenga mediante invio diretto della raccomandata, non è prescritto l’invio di una successiva raccomandata informativa. Il motivo è rigettato perché fondato su un precetto riferito alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario, non applicabile alla fattispecie.

Sul secondo motivo la Corte richiama l’art. 56 d.lgs. n. 546/1992, di tenore pressoché identico all’art. 346 cod. proc. civ., e la costante interpretazione secondo cui la presunzione di rinuncia alle domande ed eccezioni non riproposte opera anche per l’appellato contumace. Il carattere devolutivo dell’appello e il principio di parità delle parti impongono di non attribuire al contumace una posizione di maggior favore rispetto all’appellante.

Il terzo e il quarto motivo sono dichiarati inammissibili, prima che infondati, perché ripropongono censure già sollevate in primo grado e non reiterate in appello, quindi rinunciate. La Corte aggiunge che la motivazione dell’atto impositiva può limitarsi all’enunciazione dei criteri astratti di valutazione, senza esplicitare gli elementi di fatto, essendo il contribuente posto in condizione di contestare la pretesa. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’integrazione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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