Onere probatorio del lavoro agricolo e insindacabilità del merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 390 del 05.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di prestazioni previdenziali agricole, l’onere di provare l’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro e delle giornate lavorative grava sul lavoratore che agisca per ottenere l’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. L’apprezzamento delle prove offerte e il controllo della loro attendibilità e concludenza sono riservati al giudice del merito. Tale valutazione non è censurabile in sede di legittimità quando è sorretta da motivazione congrua, logica e coerente. Il ricorso che tenda a un riesame del merito è pertanto inammissibile.
Il Fatto
La lavoratrice aveva convenuto in giudizio l’ente previdenziale per ottenere l’accredito dei contributi relativi a un rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato, deducendo di avere svolto attività per un periodo determinato di giornate nel corso di un anno. L’istituto aveva disconosciuto il rapporto all’esito di un controllo ispettivo. La domanda comprendeva anche l’accertamento dell’irripetibilità dell’indennità di disoccupazione agricola percepita per lo stesso periodo.
Il tribunale aveva accolto in primo grado la pretesa della lavoratrice. La corte d’appello, in parziale riforma, ha invece rigettato la domanda, ritenendo non decorso il termine decadenziale e, nel merito, esclusa l’effettività del rapporto sulla base delle prove raccolte. Avverso tale pronuncia la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso deduceva, ai sensi dei numeri 4 e 5 dell’articolo 360 comma 1 c.p.c., vizio e omessa motivazione. Si sosteneva che la corte territoriale avesse trascurato elementi probatori dai quali emergerebbe che le rettifiche operate dal datore non avevano riguardato la ricorrente. Si contestava inoltre il rilievo attribuito a contestazioni dell’istituto ritenute generiche e presuntive, senza considerazione di documenti come il CUD, le buste paga e il modello UNILAV, né delle prove testimoniali.
La Corte ha dichiarato il motivo infondato, perché tendente a un riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità. Ha richiamato il principio secondo cui l’onere di provare l’avvenuta effettuazione delle giornate di lavoro agricolo richieste per l’iscrizione negli elenchi dei braccianti, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946, incombe, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., sul lavoratore che agisca per ottenere tale iscrizione.
Il Collegio ha richiamato il proprio precedente Sez. L, Sentenza n. 12133 del 19/08/2003, Rv. 565973 – 01, secondo cui l’apprezzamento delle prove offerte dal lavoratore e il controllo in ordine alla loro attendibilità e concludenza sono riservati al giudice del merito, la cui valutazione non è censurabile in legittimità se sorretta da motivazione congrua, logica e coerente.
Nel caso concreto, la corte territoriale ha fondato la decisione sull’esame delle risultanze istruttorie acquisite ritualmente, dubitando dell’effettività del lavoro della ricorrente. In particolare ha sottolineato come l’onere della prova del rapporto e della sua effettività oltre ogni dubbio gravasse sulla lavoratrice e che nella specie non fosse stato ottemperato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con spese irripetibili ex articolo 152 att. c.p.c..
La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, se dovuto.
Nota della Redazione
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