Notifica a mezzo posta e revocatoria: prova del CAD e scientia damni (Cass. civ. Sez. III n. 3625 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, per temporanea assenza o rifiuto, deve essere data mediante l’esibizione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD). Non è sufficiente la prova della sola spedizione della raccomandata. In tema di azione revocatoria ordinaria, l’art. 2901 cod. civ. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con irrilevanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità: anche il credito litigioso abilita all’esperimento dell’azione. Quando l’atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito, per l’accoglimento occorre provare la scientia damni del debitore e, per l’atto a titolo oneroso, del terzo, anche per presunzioni; non è richiesto il consilium fraudis.
Il Fatto
La società creditrice, munita di decreto ingiuntivo per fornitura di merce, agisce in revocatoria avverso la compravendita con cui il debitore aveva trasferito alla società agricola convenuta diversi fondi rustici. Deduce che il debitore, dopo l’alienazione, conservava beni insufficienti a garantire il credito. Il Tribunale di Taranto accoglie la domanda e dichiara l’inefficacia dell’atto dispositivo.
Propongono appello l’erede del debitore e la società acquirente. La Corte d’Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, rigetta l’impugnazione. Avverso tale pronuncia i soccombenti propongono ricorso per cassazione affidato a sette motivi; la controricorrente resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, concernente la regolarità della notifica della citazione in primo grado al litisconsorte necessario, la Corte richiama la legge n. 890/1982 e il proprio orientamento secondo cui, in caso di irreperibilità relativa, la prova del perfezionamento della notifica esige l’esibizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata C.A.D., perché solo l’esame di tale avviso consente di verificare l’effettiva conoscenza del deposito e la tutela del diritto di difesa. Il principio è ribadito alla luce di Sezioni Unite n. 1002 del 2021. Il motivo è infondato.
Il secondo motivo, sull’asserita violazione del contraddittorio ex art. 101 cod. proc. civ., è dichiarato inammissibile perché condizionato dalla sorte del primo.
Esaminando congiuntamente il terzo e il quarto motivo, la Corte conferma la nozione lata di credito accolta dall’art. 2901 cod. civ.: anche il credito contestato o litigioso legittima l’azione. Richiama il principio secondo cui, se l’atto dispositivo segue il sorgere del credito, è sufficiente la scientia damni del terzo, provabile anche per presunzioni, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato. La sentenza impugnata si è attenuta a tali principi.
Sul quinto motivo, la Corte ricorda che il vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione applicabile ratione temporis, si sostanzia nel mero omesso esame di un fatto decisivo inteso in senso storico-fenomenico. La valutazione delle prove, comprese le presunzioni, resta riservata al giudice di merito. Il motivo è inammissibile.
Sul sesto e settimo motivo, relativi alla liquidazione delle spese, la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità è limitato a verificare che le spese non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La condanna segue la soccombenza. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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