Pensione di reversibilità non spetta sulla pensione di reversibilità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14287 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pensione di reversibilità di cui all’art. 22 legge n. 903/1965 opera a favore dei superstiti del titolare di pensione diretta e non può essere ulteriormente attribuita ai superstiti di chi già ne fosse beneficiario. Deve quindi escludersi che alla morte del titolare di pensione di reversibilità sorga in capo ai suoi superstiti un nuovo diritto a pensione di reversibilità. Il giudice di merito che applichi la norma senza accertare la natura — diretta o di reversibilità — della pensione goduta dal de cuius incorre in una falsa applicazione della fattispecie legale. La domanda originaria va respinta nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto la domanda di pensione di reversibilità proposta dalla ricorrente nei confronti dell’Inps. Il giudice di appello aveva ritenuto accertate sia l’inabilità al lavoro della richiedente, sia la vivenza a carico della madre alla data del decesso.
L’Inps ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 22 legge n. 903/1965 per essere stata la norma applicata a una fattispecie non sussumibile in quella legale: la madre era titolare di pensione di reversibilità per morte del marito, non di pensione diretta. La controricorrente resiste e solleva eccezione di inammissibilità del ricorso per notificazione oltre i termini.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge preliminarmente l’eccezione di inammissibilità. La sentenza d’appello fu pubblicata il 30 giugno 2017 e il ricorso fu notificato il 28 dicembre 2017, entro il termine semestrale dell’art. 327 cod. proc. civ. Il termine breve non poteva decorrere dalla notificazione della sentenza eseguita il 14 luglio 2017, perché avvenuta non presso il domicilio dell’avvocato domiciliatario, ma presso la sede provinciale dell’Inps, secondo il principio di Cass. Sez. Un. n. 20866 del 2020. La seconda notificazione, avviata il 6 novembre 2017, non risulta perfezionata, mancando l’avviso di ricevimento, e comunque era indirizzata a un luogo diverso dal domicilio eletto dichiarato in sentenza.
Nel merito il ricorso è fondato. Dagli atti di causa emerge che la reversibilità era stata richiesta con riferimento alla pensione goduta dalla madre, e non a quella del padre. La Corte richiama il proprio orientamento consolidato — Cass. n. 11999 del 2002, Cass. n. 21425 del 2011, Cass. n. 5731 del 2013 — secondo cui la pensione di reversibilità opera in favore dei superstiti del titolare di pensione, mentre deve escludersi che, alla morte del titolare di pensione di reversibilità, questa venga ulteriormente attribuita ai superstiti di quest’ultimo.
Il giudice di appello ha quindi applicato falsamente l’art. 22 legge n. 903/1965 senza verificare la sussistenza dei presupposti costitutivi della fattispecie legale. In particolare, non ha considerato che la madre della richiedente era titolare di pensione di reversibilità per morte del marito, circostanza desumibile dalla stessa domanda di pensione, che indicava la pensione della madre come appartenente alla categoria SO, cioè di reversibilità, e non VO.
Il ricorso è pertanto accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto della domanda originaria. Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza della controricorrente.
Nota della Redazione
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