Ricorso inammissibile se non riproduce gli atti del merito (Cass. civ. Sez. III n. 3623 del 08.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che ometta di riportare nel ricorso medesimo il contenuto degli atti e dei documenti del giudizio di merito posti a fondamento delle censure. Il requisito prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. impone al ricorrente di rendere le censure chiare e intellegibili mediante l’integrale indicazione degli atti sui quali esse si fondano e della sede processuale in cui rinvenirli. Le affermazioni apodittiche, prive di tale supporto documentale, non soddisfano il requisito di formazione del ricorso. La questione di nullità derivata della transazione, sollevata per la prima volta in sede di legittimità, costituisce ulteriore profilo di inammissibilità per novità della doglianza rispetto al giudizio di merito.

Il Fatto

Una struttura sanitaria proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui le era stato ingiunto il pagamento, in favore di una società cessionaria del credito, della somma di euro 83.748,54 oltre interessi. L’opponente contestava la debenza degli interessi convenzionali, sostenendo che l’accordo transattivo del 2008 riguardasse solo i debiti sorti anteriormente e che, in ragione della natura del rapporto, spettassero al creditore cedente i soli interessi legali.

Il Tribunale rigettava l’opposizione, confermando il decreto. La Corte d’Appello rigettava il gravame, ritenendo applicabile l’accordo anche ai crediti ceduti futuri e affermando che l’eventuale nullità della cessione non inficiava la validità della successiva transazione. La struttura sanitaria proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La ricorrente denunciava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1972 cod. civ., sostenendo che la nullità del rapporto tra creditore cedente e debitore ceduto travolgesse la validità della transazione, qualificata come non novativa.

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione del requisito dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. La ricorrente, infatti, ometteva di riportare il contenuto degli atti e dei documenti del giudizio di merito invocati a sostegno delle censure, con particolare riferimento alla scrittura privata del 2008, della quale non risultava nemmeno indicata la sede processuale dove reperirla.

La Corte ha richiamato il principio, espresso dalle Sezioni Unite n. 34469 del 2019 e dalle Sezioni Unite n. 7701 del 2016, secondo cui i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre osservati a pena di inammissibilità. Essi assumono rilievo pregiudiziale e prodromico rispetto al vaglio di fondatezza nel merito, che in loro difetto resta precluso al giudice.

Le censure formulate in modo apodittico non risultano chiare e intellegibili. La Corte ha inoltre rilevato che la questione della nullità derivata della transazione era stata sollevata soltanto in sede di legittimità, mentre nei gradi di merito la ricorrente si era limitata a sostenere l’inapplicabilità degli interessi previsti nell’accordo. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *