Ammissione al passivo su estratto di ruolo: prova del credito erariale (Cass. civ. Sez. I n. 33022 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il concessionario della riscossione può richiedere l’ammissione al passivo fallimentare dei crediti iscritti a ruolo sulla base del solo estratto di ruolo, senza necessità di preventiva notifica della cartella esattoriale al curatore. L’art. 87, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 legittima la domanda di insinuazione fondata sul ruolo, con eventuale ammissione con riserva in caso di contestazioni. Il documento prodotto è idoneo a fondare la pretesa quando contiene gli elementi che individuano la contribuente e la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo, secondo l’art. 25 d.P.R. n. 602/1973. Escludere il credito sul presupposto che si tratti di un mero tabulato interno, senza verificare il contenuto effettivo del documento, integra motivazione apparente e violazione della norma sostanziale.

Il Fatto

Il concessionario della riscossione ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società cooperativa, chiedendo di essere ammesso per poco meno di centosettantamila euro, oltre interessi, in forza di un contratto di fideiussione con cui la società poi fallita aveva garantito all’Agenzia delle entrate il pagamento dei debiti dei propri soci, iscritti a ruolo mediante cartelle.

Il tribunale ha rigettato l’opposizione rilevando che il concessionario si era limitato a produrre un mero tabulato ad uso interno, privo dell’indicazione dell’ente impositore e della ragione del credito, e che non risultavano depositati né le cartelle né gli estratti di ruolo. L’Agenzia delle entrate e l’agente della riscossione hanno impugnato il decreto per cassazione con tre motivi; il fallimento è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il secondo e il terzo motivo, dichiarandoli fondati e assorbendo il primo. Il secondo motivo censura la motivazione apparente del decreto, il terzo la violazione dell’art. 87, comma 2, d.P.R. n. 602/1973. Il ricorso è ritenuto tempestivo, essendo stato notificato entro il termine computato tenendo conto della sospensione feriale.

Il Collegio ricostruisce il quadro giurisprudenziale consolidato. I crediti iscritti a ruolo azionati dal concessionario seguono l’ordinario iter concorsuale; la domanda di ammissione si fonda sul solo ruolo, senza necessità di previa notifica della cartella al curatore, come affermato dalle Sezioni Unite n. 33408 del 2021 e da Cass. n. 5063 del 2008. In presenza di contestazioni del curatore è prevista l’ammissione con riserva, da sciogliere secondo l’art. 88, comma 2, d.P.R. n. 602/1973. Per i crediti tributari e previdenziali l’insinuazione può basarsi sul semplice estratto di ruolo, secondo Cass. n. 2732 del 2019 e Cass. n. 37006 del 2022.

La Corte richiama poi i requisiti di contenuto dell’estratto di ruolo fissati dall’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e dagli artt. 1 e 6 d.m. n. 321/1999, secondo la lettura di Cass. n. 12888 del 2015: il documento deve contenere i dati anagrafici e fiscali della contribuente e gli elementi indispensabili a individuare la natura e l’entità delle pretese, dal numero di cartella all’importo residuo, dall’aggio alla descrizione del tributo, fino agli estremi della notifica e all’ente creditore.

Su questa base il decreto impugnato è cassato. Il tribunale, qualificando il documento come mero tabulato interno, ha omesso di considerare che il concessionario aveva prodotto un atto (il doc. 5) che, per i dati esposti — numero di cartella, importo dovuto e riscosso, residuo, aggio, descrizione, codice e anno del tributo, anno di iscrizione a ruolo, data di esecutività, estremi della notifica, ente creditore — conteneva l’indicazione della natura e dell’entità delle pretese ed era configurabile come vero e proprio estratto di ruolo. Il ricorso è accolto, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Messina, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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