Notifica a mezzo posta e motivazione per relationem nell’accertamento (Cass. civ. Sez. V n. 22433 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione degli atti impositivi effettuata dall’Ufficio finanziario ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890/1982 può avvenire direttamente a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata né di annotazioni specifiche sulla persona cui il plico è stato consegnato, operando la presunzione di conoscenza dell’art. 1335 cod. civ.. La tempestiva impugnazione dell’atto impositivo sana ex tunc l’eventuale nullità della notificazione, per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ. Quanto alla motivazione, l’art. 7 della legge n. 212/2000 impone l’allegazione dell’atto richiamato solo se questo è sconosciuto al contribuente e il suo contenuto è necessario a integrare la motivazione; è sufficiente che l’atto impositivo riproduca il contenuto essenziale dell’allegato, in coerenza con l’art. 42, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973.

Il Fatto

Il contribuente ha impugnato la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello avverso la decisione di primo grado, confermando un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2007. La C.T.R. aveva ritenuto ritualmente notificato l’atto a mezzo del servizio postale, con recapito personale all’appellante, e aveva escluso il difetto di motivazione, considerando sufficiente la descrizione del contenuto dell’allegato A.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, dolendosi dell’inesistenza della notifica, del difetto di motivazione dell’atto impositivo e di vizi di motivazione in ordine alla ricostruzione dei presupposti dell’accertamento, alle movimentazioni bancarie e al conto cointestato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato il primo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 156 cod. proc. civ. e dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, sostenendosi che l’Ufficio, avvalendosi del procedimento di cui all’art. 14, comma 1, della legge n. 890/1982, avrebbe dovuto rispettare il comma 3 della medesima disposizione. Il motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la notifica era avvenuta mediante raccomandata ordinaria, che esclude l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario e non richiede relata di notifica.

La Corte ha richiamato il proprio costante orientamento, da ultimo Cass. n. 6702/2025, secondo cui in tal caso l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario si presume conosciuto ex art. 1335 cod. civ. Nel caso di specie la consegna a mani del destinatario rendeva la notifica valida e regolare. Il richiamo all’effetto sanante dell’impugnazione tempestiva ex art. 156 cod. proc. civ. è stato qualificato come argomento di mera completezza, in conformità con Cass. n. 17198/2017 e Cass. n. 27326/2024.

Quanto al secondo motivo, incentrato sull’art. 7 della legge n. 212/2000, la Corte ha rilevato che la C.T.R. non si era limitata a ritenere sufficiente la descrizione dell’allegato, avendo aggiunto che il documento omesso riguardava beni la cui esistenza risulta da pubblici registri, argomentazione rimasta priva di censura. La prescrizione dell’allegazione riguarda solo gli atti di cui il contribuente non abbia già integrale conoscenza (Cass. n. 5112/2025) e non attribuisce il diritto di conoscere ogni atto richiamato se il suo contenuto non serve a integrare la motivazione (Cass. n. 23595/2011).

La Corte ha osservato che l’interpretazione trova conforto nell’art. 42, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973, che impone l’allegazione dell’atto richiamato salvo che l’atto che lo contiene ne riproduca il contenuto essenziale. Il legislatore ha poi allineato l’art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000 a tale previsione con l’articolo 1 del D.lgs. n. 219/2023.

I motivi terzo, quarto e quinto, rubricati quali vizi di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., sono stati dichiarati inammissibili in applicazione dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter cod. proc. civ., ratione temporis applicabile, vertendosi in ipotesi di doppia conforme sfavorevole al contribuente, non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrato che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 12788/2024). Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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